Legge regionale 04 giugno 2009, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.
Capo IV
 Misure urgenti in materia di attività produttive
Art. 14
 (Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi)
4. Nel quadro degli interventi di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4/2005, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005, anche a fronte di variazioni degli indicatori, valutati in sede istruttoria, superiori alla soglia indicata dall'articolo 22, comma 4, lettera b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005), su motivato parere della Commissione valutatrice di cui all'articolo 7 della legge regionale 4/2005 in relazione alla situazione di crisi economica e finanziaria dei mercati nazionale e internazionale.
5. Nel quadro dei medesimi interventi di cui al comma 4, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005, anche a fronte di obiettivi raggiunti in misura inferiore a quella preventivata, qualora in presenza di un giudizio pienamente positivo, con riguardo agli indicatori diversi da quello afferente alla fattibilità economico finanziaria, in riferimento all'allegato C del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 354/2008, e con riguardo agli indicatori qualitativi di cui alla lettera B dell'allegato D del regolamento medesimo.
6.
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).>>.

11.
Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 12 ter
 (Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti delle grandi o medie imprese e delle pubbliche amministrazioni.
2. La provvista di cui al comma 1 è integrata dalle banche selezionate con un'ulteriore provvista per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. Le banche emittenti sono individuate mediante procedura di evidenza pubblica; in tale sede le banche intenzionate a emettere obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione l'ammontare e le caratteristiche tecniche dell'emissione obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che intendono finanziare attraverso la provvista.
4. Le obbligazioni sono costituite in serie speciale e sono rimborsabili entro cinque anni.
5. Le banche danno evidenza dell'utilizzo della provvista regionale nella documentazione di offerta relativa alle emissioni obbligazionarie ai sensi del presente articolo.
6. Le banche comunicano tempestivamente alla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie ogni evento connesso alla vita dei prestiti obbligazionari.
7. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano crediti nei confronti di imprese di grande o media dimensione, con priorità per i crediti maturati da imprese o nei confronti di imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali.
8. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano altresì crediti nei confronti della pubblica amministrazione da effettuarsi con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali, le Autonomie locali e funzionali e gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.
9. Le operazioni di smobilizzo dei crediti sono effettuate a condizioni di mercato secondo modalità definite con regolamento regionale.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) il "Fondo regionale smobilizzo crediti", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.
11. Il "Fondo regionale smobilizzo crediti" provvede alla restituzione della provvista al "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale" di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), entro il termine di sei anni dal conferimento, e commisura la durata dei finanziamenti con la stessa concessi, prevedendone il rientro integrale entro il termine predetto.
12. Le modalità e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
13. Per le finalità di cui al comma 10 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008.
14. La vigilanza sulla gestione del "Fondo regionale smobilizzo crediti" è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11, sono riferiti, ai sensi del comma 46, lettera e), al "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale".
13. Le disposizioni di cui all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11, trovano applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: <<riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili,>> sono soppresse.
17. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare la convenzione sottoscritta con l'Istituto emittente, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23/2001, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a seguito di proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive di concerto con l'Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 21 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
30. Al comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 le parole <<entro il limite di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 giugno 2009>>.
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 23, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1005 e al capitolo 6335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
32. Al comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), dopo la parola <<abrogati>> sono aggiunte le seguenti: <<a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1>>.
34. Al fine di promuovere il sistema produttivo regionale e sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del suo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per attività di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'attuazione di progetti di promozione all'estero che valorizzino la qualità delle produzioni e dei comparti locali.
35. I contributi sono concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono l'attività promozionale di cui al comma 34 attraverso le proprie articolazioni funzionali, in misura non superiore al 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro.
36. Con regolamento regionale sono definiti le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande e delle rendicontazioni, nonché i criteri di valutazione delle domande medesime.
37. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 34 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
41. Il Fondo è gestito e amministrato dall'Assessore alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, che si avvale del Servizio programmazione e affari generali della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie; i relativi ordini di pagamento e di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il Direttore centrale della programmazione, risorse economiche e finanziarie o altro dirigente della Direzione stessa. Il mandato ad amministrare conferito all'organo gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.
42. Tenendo conto dei flussi di cassa di entrata e di spesa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare l'ammontare della dotazione del Fondo, di cui al comma 40, lettera a), e i conseguenti trasferimenti di cassa al Fondo stesso, fermo restando quanto stabilito in sede di prima applicazione dal comma 50.
43. Le entrate del Fondo di cui al comma 40, lettere b), c) e d), rimangono nella disponibilità del medesimo; sono a carico del Fondo le ritenute fiscali e le spese per la tenuta del conto.
44. Ogniqualvolta ne valuti l'opportunità in relazione ai flussi di cassa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare i rientri al bilancio regionale stesso da parte del Fondo, a far carico sulle disponibilità di cui al comma 40, lettere a), b), c) e d); il gestore del Fondo provvede in tal caso al versamento delle somme così determinate a favore di apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.
47. Gli atti amministrativi con cui si dispongono le anticipazioni devono prevedere il rientro delle anticipazioni stesse a favore del Fondo entro sei anni dalla data degli atti stessi.
49. La ripartizione delle risorse per l'attuazione dei commi 46 e 48 è determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fatto salvo quanto previsto al comma 50.
51. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 48, il gestore del Fondo è autorizzato a stipulare con l'istituto emittente apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per la disciplina delle modalità per l'acquisto e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
52. Il livello e le condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese sono disciplinati da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta di concerto fra l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie e l'Assessore regionale alle attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; la Giunta regionale stabilisce i termini entro cui deve essere effettuato il rimborso delle obbligazioni, entro la durata massima di cui al comma 48.
54. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, il controllo sulla gestione del Fondo.
55. Le risorse di cui al comma 40, lettera a), sono trasferite dal bilancio regionale in favore del Fondo attraverso l'utilizzo di capitoli di spesa appositamente istituiti e gestiti presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio programmazione e affari generali; al medesimo Servizio compete la gestione dei relativi capitoli di entrata.
56. In corrispondenza dell'assunzione di ciascun impegno di spesa necessario per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 si provvede all'accertamento contestuale di un'entrata di pari importo a favore del bilancio regionale.
58. La cessazione del Fondo è disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso; al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione, con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
59. Per le finalità di cui ai commi 39 e 40, lettera a), è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.3461 e del capitolo 9900 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Trasferimenti al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale", e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 43, L. R. 12/2009
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 44, lettera a), L. R. 12/2009
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 44, lettera b), L. R. 12/2009
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 44, lettera c), L. R. 12/2009
5 Comma 33 abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 36/1987, con effetto dall'1/1/2010.
6 Lettera f bis) del comma 46 aggiunta da art. 14, comma 19, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
7 Parole aggiunte al comma 61 da art. 14, comma 20, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
8 Lettera f ter) del comma 46 aggiunta da art. 4, comma 62, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
9 Integrata la disciplina del comma 46 da art. 2, comma 20, L. R. 11/2011
10 Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
11 Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
12 Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
13 Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
14 Comma 23 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 45 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
15 Comma 24 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 46 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
16 Comma 25 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
17 Comma 26 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
18 Comma 27 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
19 Comma 28 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
20 Comma 29 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
21 Lettera f quater) del comma 46 aggiunta da art. 37, comma 1, L. R. 5/2012
22 Comma 60 bis aggiunto da art. 2, comma 96, L. R. 14/2012
23 Comma 60 ter aggiunto da art. 2, comma 96, L. R. 14/2012
24 Comma 60 quater aggiunto da art. 2, comma 96, L. R. 14/2012
25 Comma 38 abrogato da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 1, 2 e 5, art. 1, L.R. 14/2008.
26 Lettera f quinquies) del comma 46 aggiunta da art. 8, comma 1, L. R. 9/2013
27 Comma 60 quinquies aggiunto da art. 9, comma 67, L. R. 15/2014
28 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
29 Comma 41 bis aggiunto da art. 13, comma 8, L. R. 20/2015
30 Comma 1 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
31 Comma 2 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
32 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
33 Integrata la disciplina del comma 39 da art. 10, comma 8, L. R. 14/2016
34 Comma 61 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 14/2016
35 Integrata la disciplina del comma 50 da art. 12, comma 9, L. R. 25/2016
36 Comma 18 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
37 Comma 19 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
38 Comma 20 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
Art. 15
 (Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese)
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica, anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione finale di spesa, ai progetti finanziati ai sensi dei seguenti regolamenti regionali:
c) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 344 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria), e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e ai sensi della programmazione comunitaria).
7 bis.AI fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema produttivo, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I (sviluppo competitivo delle piccole medie imprese) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e sul regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., e la cui domanda non sia stata sottoposta alla valutazione della Commissione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005, hanno facoltà di accedere, previa apposita istanza, alla definizione semplificata del proprio procedimento contributivo.
7 quinquies. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere sul capo I della legge regionale 4/2005, l'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate a norma del comma 7 bis e 7 ter sono svolte esclusivamente dal soggetto gestore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4/2005.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
2 Comma 7 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
3 Comma 7 quater aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
4 Comma 7 quinquies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
5 Comma 7 sexies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
6 Comma 7 septies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
7 Comma 7 octies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 77, comma 1, L. R. 7/2011
9 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
Art. 17
 (Finanziamento dei piani di azione locale delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste)
1. Per attivare anticipatamente gli investimenti, semplificando le procedure amministrative e contrastare gli effetti sociali della crisi economica in atto sulla società regionale utilizzando risorse regionali già stanziate per la specifica finalità, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai piani di azione locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e definiti per il triennio 2009-2011 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4/2008, è autorizzata ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21/2007 la spesa pluriennale di 21.248.287,50 euro, in ragione di 7.248.287,50 euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per ognuno degli anni 2010 e 2011, con onere a carico dell'unità di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. Al finanziamento dei piani di azione locale di cui al comma 1, secondo le disposizioni della legge regionale 4/2008, l'Amministrazione regionale provvede altresì con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), iscritte all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e derivanti dalle assegnazioni delle quote annuali non impegnate, comprese quelle da iscrivere in corso di esercizio nel triennio 2009-2011.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
6. La versione definitiva dei piani di cui al comma 1, prevista dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 4/2008, conseguente alla presentazione all'Amministrazione regionale, in sede di prima applicazione della legge regionale 4/2008, delle proposte sulle quali l'Amministrazione regionale abbia comunicato la manifestazione di interesse ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 4/2008, è trasmessa dai Presidenti delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste alla Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta che i piani non siano finanziati dall'Amministrazione regionale.
Art. 17 bis
3. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo sostituito da art. 2, comma 70, lettera a), L. R. 11/2011
3 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 18
1. In attuazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 73, comma 2, della legge regionale 7/2000, il comma 1 dell'articolo 32 della medesima legge si applica anche a tutti i programmi Konver-Italia - periodo 16.03.1995 - 31.12.1999 che alla data di entrata in vigore della legge regionale 7/2000 avevano ancora in corso i rapporti contributivi di cui ai finanziamenti predetti.