1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti organici di adeguamento, semplificazione e razionalizzazione dei regolamenti vigenti in materia di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'
articolo 8, comma 19, della legge regionale 17/2008, con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate, con riferimento a interventi formativi gią avviati che coinvolgono direttamente le imprese regionali in attivitą formative di lavoratori occupati e non occupati, specifiche disposizioni di deroga dai termini temporali previsti per il completamento di progetti e la relativa rendicontazione, fermo restando il rispetto dei vincoli e delle procedure previste dai regolamenti comunitari recanti disposizioni in materia di impiego del Fondo sociale europeo.