Legge regionale 04 giugno 2009, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.
Art. 15
 (Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese)
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica, anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione finale di spesa, ai progetti finanziati ai sensi dei seguenti regolamenti regionali:
c) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 344 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria), e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e ai sensi della programmazione comunitaria).
7 bis.AI fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema produttivo, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I (sviluppo competitivo delle piccole medie imprese) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e sul regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., e la cui domanda non sia stata sottoposta alla valutazione della Commissione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005, hanno facoltà di accedere, previa apposita istanza, alla definizione semplificata del proprio procedimento contributivo.
7 quinquies. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere sul capo I della legge regionale 4/2005, l'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate a norma del comma 7 bis e 7 ter sono svolte esclusivamente dal soggetto gestore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4/2005.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
2 Comma 7 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
3 Comma 7 quater aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
4 Comma 7 quinquies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
5 Comma 7 sexies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
6 Comma 7 septies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
7 Comma 7 octies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 77, comma 1, L. R. 7/2011
9 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.