Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Art. 43

(Modifiche alla legge regionale 49/1993)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), è sostituito dal seguente:

<<1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), la Regione è autorizzata a concedere alle cooperative e agli enti privati, che garantiscono il rispetto degli standard qualitativi e organizzativi vigenti e che intendono convenzionarsi con l'Ente locale, contributi per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, fornitura di arredi e attrezzature, nonché costruzione o acquisto di nuove strutture fino a un massimo del 90 per cento sulla spesa ammessa.>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 49/1993 è inserito il seguente:

<<1 bis. In via transitoria possono essere accolte le istanze di contributo di cui al comma 1 relativamente a strutture per le quali i lavori siano stati avviati nel corso del 2008.>>.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 49/1993, come modificato dai commi 1 e 2, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.2.1141 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.