Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023
Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 42
(Passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici)
1. Fatte salve le norme riguardanti la staticità sismica e i vincoli idrogeologici, nonché le destinazioni urbanistiche, il passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, prescinde dall'esistenza sugli stessi terreni di manufatti aventi scopo ricreativo e sociale.