Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Art. 3

(Conferenze di servizi in materia ambientale)

1. Alle conferenze di servizi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previste nell'ambito di procedimenti in materia ambientale, partecipano al fine di fornire il supporto tecnico scientifico ai lavori delle conferenze medesime:

a) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), per quanto di competenza ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA);

b) l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, con particolare riguardo ai principali fattori di rischi igienico-sanitari sulla salute pubblica, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1992, n. 421), e della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale).