Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6, commi 23, 25, 26 e 27 della legge regionale 2/2006)

1. Il comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:

<<23. Il gestore, in relazione alle attività istruttorie e di controllo di cui al comma 22, versa all'Amministrazione regionale le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale.>>.

2. Il comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 è sostituito dal seguente:

<<25. Le entrate di cui al comma 23 sono destinate alla copertura dei costi delle attività istruttorie della Regione, di ARPA e delle Province nel caso previsto dall'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia), nonché alla copertura dei costi delle attività di controllo di ARPA e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima. Le modalità di erogazione e l'entità degli importi dovuti ad ARPA per le attività istruttorie e per l'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima, nonché alle Province per le attività istruttorie, sono determinate da una convenzione.>>.

3. Il comma 26 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 è sostituto dal seguente:

<<26. Le entrate derivanti dalle tariffe relative alle attività istruttorie della Regione, delle Province e di ARPA, ai sensi del comma 23, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.>>.

4.

( ABROGATO )

(1)

5. Il comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 è sostituito dal seguente:

<<27. Gli oneri derivanti dalle attività istruttorie della Regione, delle Province e di ARPA, nonché dall'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima, di cui al comma 25, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.>>.

6.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 4 abrogato da art. 4, comma 90, lettera d), L. R. 14/2012

Comma 6 abrogato da art. 4, comma 90, lettera d), L. R. 14/2012