Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Art. 16 bis

(Scarichi in pubblica fognatura)

(1)

1.In attuazione dell' articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 , sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché sulla base dei regolamenti approvati da parte dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

(2)

2. Nelle more dell'adozione e approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché in forza dei regolamenti in vigore alla data dell' 1 gennaio 2009.

3. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR).

(3)

3 bis. Per le utenze idriche domestiche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.

(4)

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 12/2009

Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.

Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera i), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.

Comma 3 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera j), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.