Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Capo III
 Norme in materia di edilizia e di urbanistica
Art. 31
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
2 Comma 3 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
3 Comma 4 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
4 Comma 5 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
5 Comma 2 abrogato da art. 17, comma 8, lettera b), L. R. 26/2015
6 Comma 6 abrogato da art. 17, comma 8, lettera b), L. R. 26/2015
Art. 34
1. Non sono soggette a permesso di costruire, autorizzazione edilizia e/o denuncia di inizio attività, né ad autorizzazione paesaggistica o a valutazione di incidenza le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, lettera p), L. R. 19/2009 nel testo modificato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 13/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 35, comma 4, L. R. 29/2017
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, lettera v), L. R. 19/2009 nel testo modificato da art. 35, comma 4, L. R. 29/2017
Art. 35
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 - Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), dopo le parole <<di urbanizzazione primaria>> e dopo le parole <<di urbanizzazione secondaria>> sono inserite le seguenti: <<richieste dal Comune>>.
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 92, L. R. 17/2008
2 Comma 1 sostituito da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
6 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 19/2012
Art. 37
1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), presentano in relazione alle spese sostenute per le acquisizioni di beni immobili, nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo, la seguente documentazione:
a) il titolo d'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile;
b) la documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti.
2. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le ATER presentano in relazione alle spese sostenute per interventi edilizi, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori finanziati, la seguente documentazione:
3. La Regione può richiedere alle ATER, in qualsiasi momento, la documentazione originale e disporre ispezioni.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 24/1999.
Art. 38
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 39
 (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 1 ter, della legge regionale 6/2003, come introdotto dall'articolo 38, comma 1, della presente legge, si applicano anche ai procedimenti in corso di revoca dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/2003.
Art. 40
1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, il trasferimento del bene oggetto dell'incentivo, prima della scadenza del vincolo quinquennale di cui al comma 1, alle ATER con le quali l'ente territoriale abbia stipulato un accordo di programma per la realizzazione o ristrutturazione di edifici da destinare anche in parte ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, non determina l'applicazione dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 7/2000.
Art. 41
1. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 9/2008, dopo le parole <<comunque da destinare a finalità pubbliche.>> sono aggiunte le seguenti: <<Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla progettazione delle opere di ristrutturazione statica e funzionale dell'immobile individuato dall'articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 1/2005; la rendicontazione di queste spese avviene tramite presentazione di idonea documentazione.>>.
Art. 44
1. Le istanze per la conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi), e successive modifiche, possono essere presentate agli enti locali che hanno emesso l'atto di concessione entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o ancora non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali sono autorizzati a confermare i contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.
Art. 45
1. In via di interpretazione autentica le disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002, relative all'utilizzo delle economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, devono intendersi nel senso della possibilità di superare le aliquote percentuali ammissibili a contribuzione, anche in deroga a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo. A tal fine l'ente beneficiario produce documentazione dimostrativa degli oneri complessivamente sostenuti a tale titolo.
2. In via di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 14/2002, il reimpiego dell'IVA costituisce fattispecie diversa dall'utilizzo delle economie contributive di cui all'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002 e deve intendersi consentito, nel momento in cui si realizza la sopravvenienza attiva, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo concedente l'incentivo.