Art. 31
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
2 Comma 3 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
3 Comma 4 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
4 Comma 5 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
5 Comma 2 abrogato da art. 17, comma 8, lettera b), L. R. 26/2015
6 Comma 6 abrogato da art. 17, comma 8, lettera b), L. R. 26/2015
Art. 33
1. La concessione al Collegio Don Bosco e all'Istituto Vendramini, siti in Pordenone, all'Istituto salesiano Bearzi, all'Istituto Bertoni, all'Istituto Renati, all'Istituto Tomadini e all'Istituto Nostra Signora dell'Orto, siti in Udine, nonché al Collegio Don Bosco di Tolmezzo, dei contributi straordinari pluriennali di cui all'
articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000, ai fini del completamento del programma, si intende effettuata, con riferimento alla normativa vigente, per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di ciascun intervento.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 30, comma 8, L. R. 13/2014
Art. 34
(Deroghe alle norme urbanistiche ed edilizie per la manutenzione di elementi storico-culturali del paesaggio)
1. Non sono soggette a permesso di costruire, autorizzazione edilizia e/o denuncia di inizio attività, né ad autorizzazione paesaggistica o a valutazione di incidenza le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale nelle aree delimitate ai sensi della
direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della
direttiva 75/268/CEE, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, lettera p), L. R. 19/2009 nel testo modificato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 13/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 35, comma 4, L. R. 29/2017
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, lettera v), L. R. 19/2009 nel testo modificato da art. 35, comma 4, L. R. 29/2017
Art. 36
( ABROGATO )
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 92, L. R. 17/2008
2 Comma 1 sostituito da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
6 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 19/2012
Art. 37
(Modalità di rendicontazione di incentivi da parte delle ATER)
1.
Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), presentano in relazione alle spese sostenute per le acquisizioni di beni immobili, nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo, la seguente documentazione:
a) il titolo d'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile;
b) la documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti.
2.
Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le ATER presentano in relazione alle spese sostenute per interventi edilizi, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori finanziati, la seguente documentazione:
a)
per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 51 della legge regionale 5/2007 e dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
1)
una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata dal direttore dell'ATER che attesti:
1.1. la regolarità dei rapporti tra l'ATER e l'Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;
1.2. la conformità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo regionale;
1.3. il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;
1.4. l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento;
2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e il relativo atto di approvazione;
b)
per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque finanziati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001:
1) l'elenco delle fatture delle spese sostenute con contributo regionale riportante l'attestazione dell'ATER, che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo.
3. La Regione può richiedere alle ATER, in qualsiasi momento, la documentazione originale e disporre ispezioni.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 24/1999.
Art. 38
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Nell'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui all'articolo 3, i bandi di assegnazione tengono conto del periodo di residenza in regione e in particolare sono assegnati almeno 0,5 punti per ogni anno, successivo a quelli previsti dall'articolo 18 ante, fino a un massimo di 15 anni anche non continuativi.
1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.>>.
2.
Prima dell'
articolo 18 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 18 ante
(Requisiti dei beneficiari)
1. Per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, i richiedenti possiedono la residenza o svolgono attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale di cui cinque anni in regione.>>.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 42
(Passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici)
1. Fatte salve le norme riguardanti la staticità sismica e i vincoli idrogeologici, nonché le destinazioni urbanistiche, il passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, prescinde dall'esistenza sugli stessi terreni di manufatti aventi scopo ricreativo e sociale.
Art. 44
1. Le istanze per la conferma dei contributi concessi ai sensi dell'
articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi), e successive modifiche, possono essere presentate agli enti locali che hanno emesso l'atto di concessione entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o ancora non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali sono autorizzati a confermare i contributi già concessi, ai sensi dell'
articolo 12 della legge regionale 10/1995, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.
Art. 45
1. In via di interpretazione autentica le disposizioni contenute nell'
articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002, relative all'utilizzo delle economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, devono intendersi nel senso della possibilità di superare le aliquote percentuali ammissibili a contribuzione, anche in deroga a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo. A tal fine l'ente beneficiario produce documentazione dimostrativa degli oneri complessivamente sostenuti a tale titolo.