<<5. L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici accertati attraverso specifici programmi di monitoraggio, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari per l'effettuazione dei monitoraggi sanitari medesimi o a fini eutanasici, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno 5 anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia ricadenti nei comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo. Le modalità dei prelievi sono indicate in apposito regolamento del Parco redatto ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), concordato con il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.>>.