<<2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di caratterizzazione da svolgersi in aree di proprietà di soggetti privati che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, nonché di soggetti privati che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate, in data successiva all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste.>>.