Art. 58
2. Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non a totale partecipazione pubblica di cui all'
articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge, sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima.
3. I soggetti di cui all'
articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, possiedono i requisiti di legge richiesti per l'intera durata della concessione delle aree del demanio marittimo per finalitą turistico ricreative; l'ente concedente verifica con cadenza annuale la permanenza del possesso dei requisiti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 36, comma 2, L. R. 13/2009
2 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 64, c. 9 quater, L.R. 2/2002.
3 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 23 giugno 2010, depositata l'1 luglio 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 27 dd. 7 luglio 2010), l'illegittimitą costituzionale dell'art. 36, c. 2, L.R. 13/2009, che ha modificato il comma 2 del presente articolo.
4 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera l), L. R. 21/2016
5 Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera l), L. R. 21/2016