1. In via di interpretazione autentica le disposizioni contenute nell'
articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002, relative all'utilizzo delle economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, devono intendersi nel senso della possibilitą di superare le aliquote percentuali ammissibili a contribuzione, anche in deroga a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo. A tal fine l'ente beneficiario produce documentazione dimostrativa degli oneri complessivamente sostenuti a tale titolo.