Dopo il
comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Nell'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui all'articolo 3, i bandi di assegnazione tengono conto del periodo di residenza in regione e in particolare sono assegnati almeno 0,5 punti per ogni anno, successivo a quelli previsti dall'articolo 18 ante, fino a un massimo di 15 anni anche non continuativi.
1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.>>.