Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivitą venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 19
 (Scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, la Provincia autorizza lo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attivitą esercitate nello stabilimento, fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti pił significativi dall'autoritą competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali.