Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 12
 (Disposizioni per l'accelerazione del processo di riassetto di ARPA e per il contenimento della spesa)
1. Al fine di accelerare le operazioni di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 12, comma 39, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), in deroga alle norme di contabilità definite nel Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 6/1998, e alle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, si prescinde dalla predisposizione del bilancio pluriennale 2008-2010. Il Commissario straordinario ha facoltà di predisporre per l'esercizio in corso un bilancio preventivo costituito dal conto economico preventivo per l'anno 2008, corredato di un documento contenente le informazioni necessarie a integrare i dati contenuti nel conto economico e a illustrare la situazione aziendale.
2. Il conto economico preventivo per l'anno 2008 è adottato dal Commissario straordinario di cui al comma 1 prescindendo dal parere del Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 13 della legge regionale 6/1998. La Giunta regionale approva il conto economico preventivo per il 2008 entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, corredati della relazione del Collegio dei revisori contabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 6/1998. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego gli atti diventano esecutivi.
4. Per consentire il regolare funzionamento di ARPA in accordo con la gradualità del processo riorganizzativo, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare il conto economico preventivo per l'esercizio 2008 e il bilancio preventivo per l'esercizio 2009 prevedendo, in deroga all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), la copertura di eventuali costi superiori allo stanziamento sul bilancio pluriennale 2008-2010 e annuale 2008 della Regione destinato al funzionamento e alle attività di ARPA, mediante l'utilizzo, entro il limite massimo complessivo del 75 per cento nel biennio, delle riserve e degli utili portati a nuovo iscritti nel bilancio dell'esercizio 2007.
6. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6/1998 le parole <<Costituiscono fonte di finanziamento dell'ARPA:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le entrate dell'ARPA sono costituite da:>>.
9. I commi 11 e 12 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 3, comma 15, L. R. 23/2013