Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 1
 (Disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)
1. Gli impianti per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini previsti dall'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, restano valide ed efficaci fino al termine fissato per l'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.
2. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le autorizzazioni ambientali di settore di cui al comma 1 possono essere adeguate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7 e 8 del decreto legislativo 59/2005, sia su iniziativa delle autorità che le hanno rilasciate, sia su richiesta del gestore dell'impianto formulata alle medesime autorità.
3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i gestori di impianti esistenti che hanno presentato, nei termini, la domanda di autorizzazione integrata ambientale possono, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, anticipare l'attuazione di quanto previsto nella domanda stessa, dando esecuzione agli interventi finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili e avviando, contestualmente, le attività di monitoraggio e di controllo, a condizione che gli interventi previsti non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o abbiano già ottenuto il provvedimento favorevole di conformità ambientale. Il gestore comunica alle amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale l'inizio dell'esecuzione degli interventi e delle attività di monitoraggio.
4. Nel caso in cui l'esecuzione degli interventi di cui al comma 3 renda necessaria la modifica delle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni medesime, su richiesta dei gestori adeguano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, le autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate prescrivendo il relativo piano di monitoraggio e controllo elaborato sulla base di quello proposto nella domanda di autorizzazione integrata ambientale. Il richiedente l'autorizzazione integrata ambientale propone la modifica ai fini dell'adeguamento alla migliore tecnologia disponibile. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni.
6. Le autorità che adeguano le autorizzazioni ambientali di settore di cui ai commi 2, 4 e 5 trasmettono i relativi provvedimenti al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.