Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
TITOLO II
 TUTELA DELLA FAUNA
Capo I
 Organizzazione della tutela
Art. 3
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita, anche mediante una organizzazione articolata sul territorio, le seguenti funzioni:
a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;
b) istituzione e gestione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;
b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;
c) attività tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e la conservazione della fauna e dei suoi habitat;
e) prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all'articolo 11;
f) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;
g) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate;
h) monitoraggio sanitario;
i) vigilanza e monitoraggio degli illeciti venatori;
j) gestione faunistica e venatoria;
j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;
j septies)   ( ABROGATA )
j octies)   ( ABROGATA )
j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;
j decies) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché concessione dei contributi di cui all'articolo 10;
j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.
2. La Regione esercita le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:
a) determina, in base alle indicazioni del Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori, suddivisi per singola Riserva di caccia, che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto venatorio;
b) modifica l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;
c) approva i Piani venatori distrettuali;
d) verifica i risultati inerenti alla gestione dei Piani venatori distrettuali;
e) adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati;
e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;
f) esclude terreni dall'esercizio venatorio;
g) vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie.
g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;
g ter) rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;
g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;
g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;
g sexies) cura la vigilanza venatoria.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono esercitate sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia.
Note:
1 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 145, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Lettera j) del comma 1 sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Lettera j bis) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Lettera j ter) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Lettera j quater) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Lettera j quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12 Lettera j sexies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
13 Lettera j septies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
14 Lettera j octies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15 Lettera j nonies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
16 Lettera j decies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
17 Lettera j undecies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
18 Parole aggiunte al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
19 Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
20 Lettera g ter) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
21 Lettera g quater) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
22 Lettera g quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
23 Lettera g sexies) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
24 Lettera j decies) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 108, lettera a), L. R. 14/2016
25 Lettera j sexies) del comma 1 sostituita da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
26 Lettera j septies) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
27 Lettera j octies) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
28 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 74, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
Art. 4
 (Funzioni tecnico-scientifiche della Regione)
2. L'Amministrazione regionale può collaborare con università, istituti di ricerca, enti e associazioni, anche internazionali, per la realizzazione di progetti scientifici finalizzati all'attuazione della presente legge.
3. Con il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, è istituita la struttura operativa tecnico-scientifica per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 75, comma 1, L. R. 28/2017
2 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 45/2017
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera n) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 12/2010
2 Lettera o) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 12/2010
3 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 145, comma 2, L. R. 17/2010
4 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 6
 (Comitato faunistico regionale)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria è istituito il Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 7.
2. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni.
4. Il Comitato è integrato con un esperto in gestione faunistica, designato dall'INFS, qualora siano trattate materie in cui le disposizioni statali e regionali ne prevedano la consultazione.
5. Il vice Presidente presiede il Comitato in caso di assenza del Presidente.
6. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere d), ed e), sono designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale. Qualora le designazioni non siano congiunte, l'Assessore competente in materia faunistica e venatoria provvede alla nomina dei rappresentanti indicati dagli enti o associazioni. Nelle more della costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 19 i due esperti di cui al comma 3, lettera f), sono designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 18, comma 2, e restano in carica sino a sessanta giorni dopo la costituzione dell'Associazione dei cacciatori.
7. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) devono essere laureati in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali o possedere un adeguato curriculum in gestione faunistica o in gestione venatoria.
8. Alla scadenza della durata del Comitato i componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di sostituzione di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la conseguente sostituzione.
9. I pareri del Comitato sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta o degli atti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere o senza che il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
11. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo, nella seduta del Comitato esperti o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
12. La Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria assicura l'attività di segreteria.
Note:
1 Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 44/2017
Capo II
 Programmazione faunistica
Art. 8
 (Piano faunistico regionale)
3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede esclusivamente a:
a) individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;
a bis) determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi in attuazione dell'articolo 2;
a ter) determinare i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica;
b) individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale;
c) indicare gli obiettivi faunistici delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale;
d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia;
e) indicare i criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani venatori distrettuali;
f) stabilire i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da allevamento e per l'individuazione dei territori ove è possibile il rilascio della stessa senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 con riferimento alle zone per le attività cinofile;
h) determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;
i) definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.
4. Al fine di assicurare la necessaria uniformità della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR.
8. Con il procedimento di cui al comma 7 possono essere approvate separatamente le parti del PFR di cui ai commi 2 e 3.
9. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Per la redazione del PFR e dei relativi aggiornamenti l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e a stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e con soggetti privati che diano garanzia di provata competenza tecnico-scientifica.
11. Il PFR è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni. Le eventuali modificazioni di taluni dei contenuti del PFR di cui ai commi 2 e 3, rese necessarie in esito ai controlli di cui all'articolo 21 ovvero ad altra verifica tecnico-scientifica prevista dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, determinano in ogni tempo l'aggiornamento del PFR, nelle parti modificate.
Note:
1 Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 48, comma 2, L. R. 13/2009
2 Lettera a ter) del comma 3 aggiunta da art. 48, comma 2, L. R. 13/2009
3 Parole aggiunte al comma 12 da art. 145, comma 3, L. R. 17/2010
4 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6 Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 76, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
8 Comma 5 sostituito da art. 76, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
10 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 8 bis
2. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono istituite, con deliberazione della Giunta regionale, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate. In attesa del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.
3. Il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura.
4. La fauna catturata in un'oasi di protezione può essere introdotta in altra oasi. La fauna catturata nelle zone di ripopolamento ai sensi del comma 3 può essere introdotta in altra zona di protezione ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato.
7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. Con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria.
9. Su proposta di Riserve di caccia contermini può essere delimitata un'unica zona di rifugio che garantisca le dimensioni spaziali stabilite dall'articolo 8.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 48, comma 3, L. R. 13/2009
2 Lettera a bis) del comma 5 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 12/2010
3 Lettera a bis) del comma 5 sostituita da art. 2, comma 72, L. R. 22/2010
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 3, comma 4, L. R. 22/2010
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 11/2011
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Integrata la disciplina della lettera a bis) del comma 5 da art. 2, comma 58, L. R. 14/2018
Art. 8 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
2 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013
Capo III
 Altre disposizioni concernenti la gestione faunistica
Art. 9
 (Monitoraggio sanitario)
2. Per l'attuazione del programma di monitoraggio sono predisposti protocolli operativi.
3. Il monitoraggio è effettuato su un campione statisticamente significativo di mammiferi e uccelli che presentano, vivi o morti, sintomatologie riferibili a quanto previsto dai protocolli operativi e di selvaggina di grossa taglia rinvenuta morta all'interno dei centri abitati o a distanza inferiore a trecento metri da stabilimenti zootecnici.
5. Le carni degli animali selvatici abbattuti nel corso dell'attività venatoria sono cedute dal cacciatore al consumatore, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), e successive modifiche, previa visita sanitaria ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045 (Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico), e successive modifiche.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 10
2. Gli indennizzi e i contributi previsti dal comma 1 sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. La Regione può stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) oggetto della copertura assicurativa.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 24/2009
2 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 24/2009
3 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 12/2010
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 12/2010
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 145, comma 4, L. R. 17/2010
6 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 63, L. R. 18/2011
7 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera g), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Articolo sostituito da art. 2, comma 108, lettera b), L. R. 14/2016
12 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 25/2016
13 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 19, L. R. 25/2016
14 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 56, L. R. 14/2018
15 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 42, L. R. 13/2019
16 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
17 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 11
1. Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere e attività di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché i danni arrecati ad altri beni o attività.
3. L'indennizzo dei danni è fissato nella misura massima del 100 per cento, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti al danneggiato. Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni.
4. Qualora il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1, si provvede al recupero delle somme già erogate.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 12/2010
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 77, comma 1, L. R. 28/2017
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 50, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 50, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO III bis
 ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA FAUNA SELVATICA
Art. 11 bis
3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull'intero territorio regionale.
6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l'intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell'attività venatoria.
9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria). Sono altresì considerati abilitati i conduttori che risultano essere compresi negli elenchi depositati presso i Comitati provinciali della caccia ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 giugno 1988, n. 270 (Regolamentazione in materia di caccia di selezione di cui agli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 ), previa partecipazione al corso preparatorio di cui all'articolo 29, comma 1 e iscrizione nell'Elenco di cui al comma 4.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 7/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Comma 8 abrogato da art. 28, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Comma 2 sostituito da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
8 Comma 4 bis aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
9 Comma 4 ter aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
10 Comma 4 quater aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
11 Comma 7 bis aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
12 Comma 7 ter aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
13 Comma 7 quater aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
14 Comma 7 ter sostituito da art. 3, comma 11, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
15 Comma 7 quater sostituito da art. 3, comma 11, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
16 Parole aggiunte al comma 9 da art. 3, comma 6, L. R. 20/2018