Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 20
 (Funzioni)
3. L'Associazione dei cacciatori provvede alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati dall'attività sostitutiva di cui al comma 2, anche su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.
4. L'Associazione dei cacciatori invia all'Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla attività di gestione delle funzioni esercitate.
6. Qualora l'Associazione dei cacciatori non svolga i compiti ad essa demandati o li svolga in difformità dalla legge, dai regolamenti regionali o dallo statuto, l'Amministrazione regionale assegna un termine per adempiere. Qualora l'Associazione dei cacciatori non ottemperi, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario per il compimento di singoli atti di gestione. L'Associazione dei cacciatori è commissariata dalla Regione nei casi di gravi irregolarità gestionali che compromettano il funzionamento degli organi della medesima.
Note:
1 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera h), L. R. 12/2010
2 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 84, comma 1, L. R. 28/2017
3 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 84, comma 1, L. R. 28/2017