Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 8 bis aggiunto da art. 48, comma 3, L. R. 13/2009
2 Articolo 33 bis aggiunto da art. 48, comma 5, L. R. 13/2009
3 Articolo 8 ter aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
4 Articolo 26 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
5 Articolo 44 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera j), L. R. 15/2012
6 Capo III bis del Titolo II aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 7/2013
7 Articolo 11 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 7/2013
8 Articolo 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
10 Articolo 16 bis aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 6/2019
11 Articolo 16 ter aggiunto da art. 8, comma 3, L. R. 8/2022
12 Articolo 46 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 8/2022
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione tutela la fauna selvatica omeoterma nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche, e in conformità:
a) alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
d) alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
e) alla convenzione per la protezione degli uccelli, firmata a Parigi il 18 ottobre 1950, ratificata ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione);
f) alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);
g) alla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979).
2. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4 dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, e in attuazione delle finalità di cui al comma 1, con la presente legge provvede a:
a) disciplinare la programmazione e la gestione del patrimonio faunistico promuovendo la salvaguardia dell'equilibrio ambientale e faunistico e la gestione sostenibile della fauna selvatica, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;
b) disciplinare la gestione venatoria nel rispetto dei principi di tutela e conservazione della fauna selvatica e della utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio e in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;
c) disciplinare il prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;
d) coinvolgere le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie nella gestione del patrimonio faunistico e degli habitat;
e) promuovere la conoscenza del patrimonio faunistico e della cultura venatoria, avvalendosi della collaborazione di associazioni di protezione ambientale, agricole, venatorie e culturali.
Art. 2
1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole. Tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi il territorio regionale individuabile per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini della Zona faunistica delle Alpi sono determinati con il Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8. In attesa dell'approvazione del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, a determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi, sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Sul territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi la Regione destina a protezione della fauna una quota dal 10 al 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.
4. Nelle percentuali di cui al comma 3 sono compresi i territori ove sia vietata l'attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni e le zone destinate alla protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 8 bis.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella misura massima del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia attuando uno stretto legame dei cacciatori con il territorio.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 3, nella parte in cui si sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
2 Articolo sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 13/2009
TITOLO II
 TUTELA DELLA FAUNA
Capo I
 Organizzazione della tutela
Art. 3
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita, anche mediante una organizzazione articolata sul territorio, le seguenti funzioni:
a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;
b) istituzione e gestione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;
b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;
c) attività tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e la conservazione della fauna e dei suoi habitat;
e) prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all'articolo 11;
f) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;
g) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate;
h) monitoraggio sanitario;
i) vigilanza e monitoraggio degli illeciti venatori;
j) gestione faunistica e venatoria;
j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;
j septies)   ( ABROGATA )
j octies)   ( ABROGATA )
j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;
j decies) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché concessione dei contributi di cui all'articolo 10;
j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.
2. La Regione esercita le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:
a) determina, in base alle indicazioni del Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori, suddivisi per singola Riserva di caccia, che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto venatorio;
b) modifica l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;
c) approva i Piani venatori distrettuali;
d) verifica i risultati inerenti alla gestione dei Piani venatori distrettuali;
e) adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati;
e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;
f) esclude terreni dall'esercizio venatorio;
g) vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie.
g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;
g ter) rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;
g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;
g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;
g sexies) cura la vigilanza venatoria.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono esercitate sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia.
Note:
1 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 145, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Lettera j) del comma 1 sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Lettera j bis) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Lettera j ter) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Lettera j quater) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Lettera j quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12 Lettera j sexies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
13 Lettera j septies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
14 Lettera j octies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15 Lettera j nonies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
16 Lettera j decies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
17 Lettera j undecies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
18 Parole aggiunte al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
19 Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
20 Lettera g ter) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
21 Lettera g quater) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
22 Lettera g quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
23 Lettera g sexies) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
24 Lettera j decies) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 108, lettera a), L. R. 14/2016
25 Lettera j sexies) del comma 1 sostituita da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
26 Lettera j septies) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
27 Lettera j octies) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
28 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 74, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
Art. 4
 (Funzioni tecnico-scientifiche della Regione)
2. L'Amministrazione regionale può collaborare con università, istituti di ricerca, enti e associazioni, anche internazionali, per la realizzazione di progetti scientifici finalizzati all'attuazione della presente legge.
3. Con il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, è istituita la struttura operativa tecnico-scientifica per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 75, comma 1, L. R. 28/2017
2 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 45/2017
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera n) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 12/2010
2 Lettera o) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 12/2010
3 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 145, comma 2, L. R. 17/2010
4 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 6
 (Comitato faunistico regionale)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria è istituito il Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 7.
2. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni.
4. Il Comitato è integrato con un esperto in gestione faunistica, designato dall'INFS, qualora siano trattate materie in cui le disposizioni statali e regionali ne prevedano la consultazione.
5. Il vice Presidente presiede il Comitato in caso di assenza del Presidente.
6. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere d), ed e), sono designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale. Qualora le designazioni non siano congiunte, l'Assessore competente in materia faunistica e venatoria provvede alla nomina dei rappresentanti indicati dagli enti o associazioni. Nelle more della costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 19 i due esperti di cui al comma 3, lettera f), sono designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 18, comma 2, e restano in carica sino a sessanta giorni dopo la costituzione dell'Associazione dei cacciatori.
7. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) devono essere laureati in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali o possedere un adeguato curriculum in gestione faunistica o in gestione venatoria.
8. Alla scadenza della durata del Comitato i componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di sostituzione di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la conseguente sostituzione.
9. I pareri del Comitato sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta o degli atti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere o senza che il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
11. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo, nella seduta del Comitato esperti o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
12. La Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria assicura l'attività di segreteria.
Note:
1 Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 44/2017
Capo II
 Programmazione faunistica
Art. 8
 (Piano faunistico regionale)
4. Al fine di assicurare la necessaria uniformità della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR.
8. Con il procedimento di cui al comma 7 possono essere approvate separatamente le parti del PFR di cui ai commi 2 e 3.
9. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Per la redazione del PFR e dei relativi aggiornamenti l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e a stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e con soggetti privati che diano garanzia di provata competenza tecnico-scientifica.
11. Il PFR è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni. Le eventuali modificazioni di taluni dei contenuti del PFR di cui ai commi 2 e 3, rese necessarie in esito ai controlli di cui all'articolo 21 ovvero ad altra verifica tecnico-scientifica prevista dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, determinano in ogni tempo l'aggiornamento del PFR, nelle parti modificate.
Note:
1 Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 48, comma 2, L. R. 13/2009
2 Lettera a ter) del comma 3 aggiunta da art. 48, comma 2, L. R. 13/2009
3 Parole aggiunte al comma 12 da art. 145, comma 3, L. R. 17/2010
4 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6 Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 76, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
8 Comma 5 sostituito da art. 76, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
10 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 8 bis
2. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono istituite, con deliberazione della Giunta regionale, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate. In attesa del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.
3. Il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura.
4. La fauna catturata in un'oasi di protezione può essere introdotta in altra oasi. La fauna catturata nelle zone di ripopolamento ai sensi del comma 3 può essere introdotta in altra zona di protezione ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato.
7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. Con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria.
9. Su proposta di Riserve di caccia contermini può essere delimitata un'unica zona di rifugio che garantisca le dimensioni spaziali stabilite dall'articolo 8.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 48, comma 3, L. R. 13/2009
2 Lettera a bis) del comma 5 aggiunta da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 12/2010
3 Lettera a bis) del comma 5 sostituita da art. 2, comma 72, L. R. 22/2010
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 3, comma 4, L. R. 22/2010
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 11/2011
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Integrata la disciplina della lettera a bis) del comma 5 da art. 2, comma 58, L. R. 14/2018
Art. 8 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
2 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013
Capo III
 Altre disposizioni concernenti la gestione faunistica
Art. 9
 (Monitoraggio sanitario)
2. Per l'attuazione del programma di monitoraggio sono predisposti protocolli operativi.
3. Il monitoraggio è effettuato su un campione statisticamente significativo di mammiferi e uccelli che presentano, vivi o morti, sintomatologie riferibili a quanto previsto dai protocolli operativi e di selvaggina di grossa taglia rinvenuta morta all'interno dei centri abitati o a distanza inferiore a trecento metri da stabilimenti zootecnici.
5. Le carni degli animali selvatici abbattuti nel corso dell'attività venatoria sono cedute dal cacciatore al consumatore, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), e successive modifiche, previa visita sanitaria ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045 (Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico), e successive modifiche.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 10
2. Gli indennizzi e i contributi previsti dal comma 1 sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. La Regione può stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) oggetto della copertura assicurativa.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 24/2009
2 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 24/2009
3 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 12/2010
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 12/2010
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 145, comma 4, L. R. 17/2010
6 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 63, L. R. 18/2011
7 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera g), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Articolo sostituito da art. 2, comma 108, lettera b), L. R. 14/2016
12 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 25/2016
13 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 19, L. R. 25/2016
14 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 56, L. R. 14/2018
15 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 42, L. R. 13/2019
16 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
17 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 11
1. Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere e attività di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, nonché i danni arrecati ad altri beni o attività.
3. L'indennizzo dei danni è fissato nella misura massima del 100 per cento, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti al danneggiato. Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni.
4. Qualora il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1, si provvede al recupero delle somme già erogate.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 12/2010
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 77, comma 1, L. R. 28/2017
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 50, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 50, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO III bis
 ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA FAUNA SELVATICA
Art. 11 bis
3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull'intero territorio regionale.
6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l'intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell'attività venatoria.
9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria). Sono altresì considerati abilitati i conduttori che risultano essere compresi negli elenchi depositati presso i Comitati provinciali della caccia ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 giugno 1988, n. 270 (Regolamentazione in materia di caccia di selezione di cui agli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 ), previa partecipazione al corso preparatorio di cui all'articolo 29, comma 1 e iscrizione nell'Elenco di cui al comma 4.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 7/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 28, comma 1, lettera h), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Comma 8 abrogato da art. 28, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Comma 2 sostituito da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
8 Comma 4 bis aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
9 Comma 4 ter aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
10 Comma 4 quater aggiunto da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
11 Comma 7 bis aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
12 Comma 7 ter aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
13 Comma 7 quater aggiunto da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
14 Comma 7 ter sostituito da art. 3, comma 11, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
15 Comma 7 quater sostituito da art. 3, comma 11, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
16 Parole aggiunte al comma 9 da art. 3, comma 6, L. R. 20/2018
TITOLO III
 GESTIONE VENATORIA
Capo I
 Programmazione della gestione venatoria
Art. 13
 (Piano venatorio distrettuale)
1. Il Piano venatorio distrettuale (PVD) è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del PFR e disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale. Sino all'approvazione del PFR, la Giunta regionale individua gli indirizzi generali e i criteri per la predisposizione del PVD e per l'attuazione dei prelievi di fauna previsti dal medesimo.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, il Distretto venatorio propone il PVD ai sensi del comma 3 entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Qualora entro tale termine sia approvato il PFR, il Distretto venatorio propone il PVD entro novanta giorni dalla pubblicazione del PFR sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può per una sola volta richiedere al Distretto Venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano.
6. La Giunta regionale, previo parere del Comitato, approva con propria deliberazione il PVD, con eventuali prescrizioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta del PVD. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per l'approvazione del primo PVD di ciascun Distretto venatorio è di centoventi giorni.
8. Il PVD è valido cinque anni e può essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
9. Possono essere proposti da più Distretti venatori e approvati, anche solo per alcune specie, PVD concernenti più Distretti venatori.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera i), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
2 Comma 7 sostituito da art. 28, comma 1, lettera i), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite alla lettera g) del comma 10 da art. 28, comma 1, lettera i), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 3/2016, come previsto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
Capo II
 Organizzazione della gestione venatoria
Sezione I
 Riserve di caccia
Art. 14
 (Riserve di caccia)
1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.
2. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio.
5. Sono organi necessari dell'associazione della Riserva di caccia l'Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima.
7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 145, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 145, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 147, comma 1, L. R. 17/2010
4 Comma 3 abrogato da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5 Comma 6 sostituito da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6 Comma 7 .1 aggiunto da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 12/2018
7 Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 2, L. R. 8/2022
Art. 15
 (Funzioni)
1. L'associazione della Riserva di caccia attua la gestione venatoria in esecuzione del PVD e degli indirizzi del Distretto venatorio e organizza l'esercizio venatorio nel rispetto anche degli usi, tradizioni e consuetudini locali.
3. Qualora una Riserva di caccia provveda a suddividere il territorio in zone al fine dell'esercizio venatorio, il criterio di assegnazione dei cacciatori alle zone stesse deve essere basato su criteri oggettivi, quali il sorteggio, o altri criteri oggettivi definiti dal Distretto venatorio.
4. Quanto disposto dal comma 3 si applica anche nei casi in cui la suddivisione del territorio in zone sia avvenuta in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
Art. 16
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 145, comma 6, L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
4 Comma 3 sostituito da art. 82, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 82, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
6 Comma 3 ter aggiunto da art. 82, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, comma 2, L. R. 28/2017
Art. 16 ter
1. Come previsto nella clausola compromissoria contenuta negli Statuti, sono devolute all'Ufficio arbitrale in materia venatoria di cui al comma 2 le controversie fra soci, fra soci e l'associazione della Riserva di caccia che non comportino l'applicazione di sanzioni disciplinari e che siano relative all'applicazione dello Statuto, all'applicazione del regolamento di fruizione venatoria e alle deliberazioni dell'associazione che riguardano l'attività e il funzionamento della Riserva di caccia.
2. Presso ciascun Ente di decentramento regionale (EDR) è istituto un Ufficio arbitrale in materia venatoria competente per i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale finalizzati alla risoluzione delle controversie di cui al comma 1, sorte nelle Riserve di caccia comprese nel rispettivo ambito territoriale di competenza. Le controversie sono devolute a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri iscritti all'elenco di cui al comma 4, di cui uno scelto dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dall'Amministrazione regionale nel rispetto del principio di rotazione. Il Presidente è individuato fra gli arbitri laureati in discipline giuridiche e non può essere iscritto ad alcuna Riserva di caccia o essere legale rappresentate ovvero titolare di permesso annuale in un'azienda faunistica comprese nello stesso distretto venatorio della Riserva di caccia coinvolta nella controversia.
4. Presso il Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria è istituito l'elenco regionale degli arbitri in materia venatoria, cui possono iscriversi i laureati nelle discipline che sono individuate con deliberazione di Giunta regionale, previa presentazione di domanda redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio.
6. Nel caso di controversie tra Riserva di caccia e Distretto venatorio relative a materie, individuate con delibera della Giunta regionale, che non rivestono carattere di interesse pubblico, le parti possono adire all'Ufficio arbitrale alle condizioni di cui ai commi precedenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 3, L. R. 8/2022
Sezione II
 Distretti venatori
Art. 17
 (Distretti venatori)
1. I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali e sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori.
2. Il Distretto venatorio è composto dall'insieme delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio esercita le funzioni di cui all'articolo 18, con le modalità previste dai commi seguenti.
4. L'Assemblea di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio.
5. L'associazione della Riserva di caccia, ovvero altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, assicura l'attività di segreteria e di supporto tecnico del Distretto venatorio, per l'esercizio delle funzioni e per il funzionamento del medesimo.
7. Il regolamento è approvato, conformemente agli indirizzi dati dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento dell'organo di cui al comma 3, lettera a), dalle Assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia e dai legali rappresentanti di tutti gli altri soggetti di cui al comma 2 ed è sottoscritto da questi ultimi e dai Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 145, comma 7, L. R. 17/2010
Art. 18
 (Funzioni)
2. I Distretti venatori, riuniti in Conferenza in persona dei loro Presidenti, sono sentiti dalla Regione qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una corretta gestione venatoria.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 12/2010
2 Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 25/2016 . La disposizione si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017, così come disposto all'art. 3, c. 16, della medesima L.R. 25/2016.
3 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 28/2017
4 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 28/2017
5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 3, comma 29, L. R. 25/2018
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 28, L. R. 15/2020
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 81, L. R. 13/2021
8 Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 8, comma 4, L. R. 8/2022
9 Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 3, comma 8, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Sezione III
 Associazione dei cacciatori
Art. 19
1. L'Associazione dei cacciatori è costituita dalle associazioni delle Riserve di caccia con sede sul territorio regionale che aderiscono alla medesima ed è finalizzata alla gestione associata delle funzioni concernenti l'organizzazione dell'attività venatoria. L'associazione dei cacciatori è riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, lo statuto è adottato dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia che aderiscono alla Associazione dei cacciatori in qualità di soci fondatori, in conformità allo schema-tipo predisposto, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale. Lo statuto è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale ed è comunicato alla Giunta regionale per le finalità di cui al comma 2.
4. I legali rappresentanti di cui al comma 3 sono convocati dalla Conferenza permanente dei Distretti venatori di cui all'articolo 40, comma 8.
5. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale, le assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia deliberano l'eventuale adesione all'Associazione dei cacciatori.
6. Ogni modifica dello statuto di cui al comma 3 adottata dall'Associazione dei cacciatori è comunicata alla Giunta regionale che, entro trenta giorni, trasmette le eventuali proprie vincolanti valutazioni.
7. L'Associazione, per il suo funzionamento, utilizza risorse proprie o altre risorse private o pubbliche.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione dei cacciatori per le spese concernenti l'attività di segreteria e per l'esercizio delle funzioni conferite, nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Art. 20
 (Funzioni)
3. L'Associazione dei cacciatori provvede alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati dall'attività sostitutiva di cui al comma 2, anche su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.
4. L'Associazione dei cacciatori invia all'Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla attività di gestione delle funzioni esercitate.
6. Qualora l'Associazione dei cacciatori non svolga i compiti ad essa demandati o li svolga in difformità dalla legge, dai regolamenti regionali o dallo statuto, l'Amministrazione regionale assegna un termine per adempiere. Qualora l'Associazione dei cacciatori non ottemperi, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario per il compimento di singoli atti di gestione. L'Associazione dei cacciatori è commissariata dalla Regione nei casi di gravi irregolarità gestionali che compromettano il funzionamento degli organi della medesima.
Note:
1 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera h), L. R. 12/2010
2 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 84, comma 1, L. R. 28/2017
3 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 84, comma 1, L. R. 28/2017
Capo III
 Controllo dei risultati della gestione venatoria
Art. 21
 (Controllo dei risultati di gestione del PVD)
1. L'Amministrazione regionale provvede, con frequenza almeno biennale, a verificare i risultati di gestione del PVD, il rispetto degli obiettivi previsti dal PFR e dal PVD e le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di adozione del PVD.
4. A seguito della diffida prevista ai commi 2 e 3, l'Amministrazione regionale può disporre la totale chiusura o limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria nei territori interessati.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera j), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 85, comma 1, L. R. 28/2017
Capo IV
 Altri istituti per la gestione faunisco-venatoria
Art. 22
 (Disposizioni generali per le aziende venatorie)
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell'8 per cento dell'azienda.
5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.
7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 48, comma 4, L. R. 13/2009
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 145, comma 8, L. R. 17/2010
3 Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 9 da art. 28, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Comma 10 abrogato da art. 28, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 44/2017
Art. 23
2. L'autorizzazione è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.
3. I terreni situati all'interno di un'azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l'esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia; i terreni rientranti nella perimetria delle costituende aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda.
7. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
8. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.
9. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.
10. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono includere territori individuati come zone di ripopolamento e cattura ovvero sulle quali è vietata la caccia.
12. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale dei commi 8 e 9.
2 Comma 1 sostituito da art. 145, comma 9, lettera a), L. R. 17/2010
3 Lettera b bis) del comma 4 aggiunta da art. 145, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 5 sostituito da art. 145, comma 9, lettera c), L. R. 17/2010
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera l), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Comma 11 sostituito da art. 86, comma 1, L. R. 28/2017
10 Parole sostituite al comma 7 bis da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 12/2018
Art. 25
 (Zone per le attività cinofile)
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 57, L. R. 12/2009
2 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 58, L. R. 12/2009
3 Comma 7 sostituito da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 24/2009
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera n), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Comma 8 abrogato da art. 28, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10 Comma 9 abrogato da art. 28, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
12 Comma 1 bis aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
13 Parole sostituite al comma 3 da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
14 Parole aggiunte al comma 3 da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
15 Comma 5 abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
16 Parole sostituite al comma 7 da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017
17 Parole aggiunte al comma 6 da art. 3, comma 7, L. R. 20/2018
Art. 26
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 145, comma 10, lettera a), L. R. 17/2010
2 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 145, comma 10, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera o), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 88, comma 1, L. R. 28/2017
5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 45, comma 3, lettera a), L. R. 10/2023
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 45, comma 3, lettera b), L. R. 10/2023
7 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 45, comma 3, lettera c), L. R. 10/2023
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 45, comma 3, lettera d), L. R. 10/2023
Art. 26 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
2 Dichiarata, con sentenza n. 2 del 12 gennaio 2015 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 28 gennaio 2015), l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera d), L.R. 15/2012, nella parte relativa all'istituzione del comma 3 del presente articolo.
3 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013
TITOLO IV
 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
Capo I
 Disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria
Art. 28
 (Esercizio venatorio)
1. Per esercizio venatorio si intende il complesso delle attività dirette all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992, che consentono a un cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione venatoria statale e regionale di effettuare un prelievo venatorio programmato, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, delle norme comunitarie, nazionali e regionali e delle culture, consuetudini e tradizioni locali.
3. L'esercizio venatorio è consentito inoltre ai fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta gli indirizzi e i criteri volti a garantire che l'esercizio venatorio sia praticato con l'adozione delle opportune misure di sicurezza per l'incolumità delle persone e la tutela dei beni.
5. Non è considerato esercizio venatorio il comportamento del cacciatore che, nell'esercizio dell'attività venatoria, attraversa le strade carrozzabili di cui all'articolo 34, con le armi scariche e prive di munizionamento.
Art. 29
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
2 Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 8 da art. 28, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 3, comma 15, L. R. 24/2016
6 Comma 1 sostituito da art. 90, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
7 Comma 1 bis aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
8 Comma 1 ter aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
9 Comma 1 quater aggiunto da art. 90, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
10 Comma 2 abrogato da art. 90, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
11 Parole sostituite al comma 3 da art. 90, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
12 Parole soppresse al comma 3 da art. 90, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
13 Parole sostituite al comma 4 da art. 90, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
14 Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 da art. 90, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
15 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 90, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
16 Parole soppresse al comma 6 da art. 90, comma 1, lettera g), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
17 Comma 8 abrogato da art. 90, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
18 Comma 7 sostituito da art. 90, comma 1, lettera h), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
19 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 2, comma 14, L. R. 12/2018
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 8, L. R. 20/2018
21 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 65, comma 2, L. R. 6/2019
22 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 45, comma 4, lettera a), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.
23 Parole sostituite al comma 1 quater da art. 45, comma 4, lettera a), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.
24 Parole aggiunte al comma 5 da art. 45, comma 4, lettera b), L. R. 10/2023 , a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della medesima L.R. 10/2023.
Art. 30
 (Tesserino regionale di caccia)
3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.
4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.
6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 145, comma 11, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 145, comma 11, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 145, comma 11, lettera c), L. R. 17/2010
4 Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera q), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Parole sostituite al comma 7 da art. 28, comma 1, lettera q), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 65, comma 3, L. R. 6/2019
Art. 31
2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 7,97 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile con finalità di lucro è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 19,90 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati e operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Note:
1 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2009 - 31 marzo 2010, con DPReg. 03/03/2009, n. 055/Pres. (B.U.R. 11/3/2009, n. 10).
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 59, L. R. 12/2009
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 60, L. R. 12/2009
4 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2010 - 31 marzo 2011, con DPReg. 05/03/2010, n. 042/Pres. (B.U.R. 17/3/2010, n. 11).
5 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, lettera i), L. R. 12/2010
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera j), L. R. 12/2010
7 Comma 4 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera j), L. R. 12/2010
8 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2011 - 31 marzo 2012, con DPReg. 15/02/2011, n. 024/Pres. (B.U.R. 2/3/2011, n. 9).
9 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2012 - 31 marzo 2013, con DPReg. 15/02/2012, n. 046/Pres. (B.U.R. 29/2/2012, n. 9).
10 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2013 - 31 marzo 2014, con DPReg. 24/01/2013, n. 06/Pres. (B.U.R. 27/2/2013, n. 9).
11 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015, con DPReg. 13/02/2014, n. 019/Pres. (B.U.R. 5/3/2014, n. 10).
12 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2015 - 31 marzo 2016, con DPReg. 13/02/2015, n. 031/Pres. (B.U.R. 4/3/2015, n. 9).
13 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati confermati, per effetto di quanto disposto al comma 5, in misura pari a quelli dell'annata precedente, anche per l'annata venatoria 1° aprile 2016 - 31 marzo 2017, con DPReg. 17/02/2016, n. 031/PRes. (B.U.R. 2/3/2016, n. 21).
14 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018, con DPReg. 09/02/2017, n. 033/Pres. (B.U.R. 22/02/2017, n. 8).
15 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2018 - 31 marzo 2019, con DPReg. 20/2/2018, n. 038/Pres. (B.U.R. 07/03/2018, n. 10).
16 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, con DPReg. 20/2/2019, n. 023/Pres. (B.U.R. 06/03/2019, n. 10).
17 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, con DPReg. 14/2/2020, n. 026/Pres. (B.U.R. 04/03/2020, n. 10).
18 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2021 - 31 marzo 2022, con DPReg. 16/2/2021, n. 014/Pres. (B.U.R. 03/03/2021, n. 9).
19 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2022 - 31 marzo 2023, con DPReg. 9/2/2022, n. 010/Pres. (B.U.R. 02/03/2022, n. 9).
20 Gli importi delle tasse annuali di cui ai commi 2 e 3 sono stati aggiornati, per effetto di quanto disposto al comma 5 del presente articolo, per l'annata venatoria 1° aprile 2024 - 31 marzo 2025, con DPReg. 2/2/2024, n. 014/Pres. (B.U.R. 6/3/2024, n. 10).
Art. 32
 (Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia)
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 145, comma 12, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 145, comma 12, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera r), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera r), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 91, comma 1, L. R. 28/2017
6 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 8/2022
8 Comma 4 sostituito da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 8/2022
9 Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 8/2022
10 Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 122/2023
11 Parole aggiunte al comma 4 da art. 45, comma 6, lettera a), L. R. 10/2023
12 Comma 4 bis sostituito da art. 45, comma 6, lettera b), L. R. 10/2023
13 Comma 4 ter aggiunto da art. 45, comma 6, lettera c), L. R. 10/2023
Art. 33
 (Permessi di caccia e inviti)
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, possono essere rilasciati permessi annuali sino al numero totale dei posti disponibili, previo parere favorevole dei competenti organi statutari dell'associazione della Riserva di caccia.
3. Il cacciatore ammesso a una Riserva di caccia può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore purché questi sia in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità. Il Direttore della Riserva di caccia e i cacciatori di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c), dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità e siano accompagnati dall'invitante o suo delegato.
4. Il direttore della Riserva di caccia o il cacciatore ammesso alla medesima possono invitare i cittadini stranieri o italiani residenti all'estero a cacciare con l'ausilio del falco ovvero a prove o gare riservate alla falconeria.
5. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di cinque volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria. I cacciatori non ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di dieci volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 145, comma 13, L. R. 17/2010
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 28/2017
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 6, L. R. 8/2022
4 Lettera b) del comma 2 bis abrogata da art. 45, comma 7, L. R. 10/2023
Art. 33 bis
1. I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, possono essere assegnati, anche in soprannumero, come aspiranti.
2. L'aspirante esercita l'attività venatoria, per due annate venatorie successive, accompagnato da un socio della Riserva di caccia.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 48, comma 5, L. R. 13/2009
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 65, comma 4, L. R. 6/2019
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 65, comma 4, L. R. 6/2019
4 Comma 3 sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 34
 (Altre disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 157/1992, sono carrozzabili le strade di ogni tipo e dimensione la cui carreggiata è interamente coperta da un manto bituminoso o cementizio. Per le medesime finalità, non sono considerate carrozzabili le strade caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di circolazione con veicoli a motore di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio e accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.
2. Fermo restando il divieto di cacciare sparando da natanti in movimento di cui all' articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 157/1992 , in laguna e in mare è consentito l'esercizio venatorio da natanti fermi e saldamente ancorati, da considerarsi mezzi galleggianti, posti all'interno di appositi appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>. È consentito l'uso dei natanti per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita senza l'uso del fucile, che deve essere scarico.
3. Nel corso dell'esercizio venatorio il cacciatore che si trova ad attraversare strade carrozzabili o a transitare nei pressi di centri abitati ha l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio e il fucile scarico e aperto, se basculante, o con l'otturatore aperto, se semiautomatico. Il fucile stesso deve essere riposto in custodia se trasportato su automezzi, natanti o bicicli, o se introdotto in pubblici esercizi. Tali disposizioni non si applicano nella fattispecie prevista all'ultimo periodo del comma 2.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 145, comma 14, L. R. 17/2010
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 28/2017
TITOLO V
 VIGILANZA
Capo I
 Vigilanza venatoria
Art. 35
 (Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori)
5. L'Amministrazione regionale istituisce la banca dati per il monitoraggio degli illeciti venatori ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e per il suo funzionamento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera s), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera s), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera s), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Comma 4 abrogato da art. 28, comma 1, lettera s), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 65, comma 5, L. R. 6/2019
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera t), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
TITOLO VI
 SANZIONI
Art. 37
 (Sanzioni amministrative)
1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, e successive modifiche, per le violazioni delle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative così determinate:
a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia;
b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del tesserino regionale di caccia; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;
c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili che sono, in ogni caso, confiscati;
d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria e in caso di fauna tipica stanziale alpina;
e) le sanzioni di cui alle lettere c) e d) si applicano anche nei casi di abbattimento di fauna in eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di prelievo per ciascuna Riserva di caccia, non rientranti nelle previsioni di compensazione del PVD e di abbattimento di fauna non proveniente da allevamento all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile;
f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; i soggetti sono comunque confiscati;
g) da 100 a 600 euro nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di superamento del numero massimo di giornate di caccia consentite ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, e successive modifiche, o di esercizio dell'attività venatoria da parte degli agenti incaricati della vigilanza venatoria nei territori in cui esercitano le loro funzioni;
i) da 50 a 300 euro nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed età, dalle previsioni del calendario della caccia di selezione;
j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellagione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate;
k) da 50 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3;
l) da 25 a 300 euro per ogni altra violazione delle disposizioni della legge 157/1992, e successive modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti l'attività venatoria o la tutela della fauna non espressamente sanzionata.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.
Note:
1 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 15/2012
2 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 15/2012
3 Lettera j) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, lettera g), numero 3), L. R. 15/2012
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 25/2014
5 Comma 2 sostituito da art. 28, comma 1, lettera u), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Comma 2 bis sostituito da art. 94, comma 1, L. R. 28/2017
7 Lettera l) del comma 1 interpretata da art. 3, comma 9, L. R. 20/2018
Art. 38
 (Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia)
1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Regione, qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:
5. Le sanzioni di cui al comma 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012
2 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera i), L. R. 15/2012
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera v), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6 Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 3, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2023.
TITOLO VII
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39
 (Regolamenti di esecuzione)
1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinati i seguenti aspetti applicativi della presente legge:
a)   ( ABROGATA )
a bis) in esecuzione dell'articolo 10, comma 1, sono determinati i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura e ai veicoli, per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni all'agricoltura, per il finanziamento di interventi di prevenzione dei danni ai veicoli, per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, nonché per la concessione di contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale e le iniziative di miglioramento ambientale;
b) in esecuzione dell'articolo 11, comma 1, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle opere e alle attività di prevenzione dei danni arrecati dalle specie individuate, per la concessione degli indennizzi, nonché per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni;
b bis) in esecuzione dell'articolo 11 bis, comma 1, sono individuate le modalità per lo svolgimento dell'attività di recupero della fauna selvatica ferita;
c) in esecuzione dell'articolo 14, comma 2, sono individuati i criteri per l'assegnazione ad associazioni venatorie del territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia;
d) in esecuzione dell'articolo 18, comma 3, sono individuati i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i Distretti venatori, i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attività di segreteria e di presidenza e i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD;
e)   ( ABROGATA )
f) in esecuzione dell'articolo 20, comma 1, sono individuati le modalità e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del Direttore della Riserva di caccia e del cacciatore dalla Riserva di caccia in cui è stato ammesso, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell'Elenco dei dirigenti venatori;
g) in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, lettera e) e dell'articolo 33, sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;
h) in esecuzione dell'articolo 24, sono individuati i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.
h.1) in esecuzione dell'articolo 25, sono individuati i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.
h bis) in esecuzione dell'articolo 29, comma 1 bis, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per l'attività di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori.
h ter) in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera j ter), sentita la Commissione consiliare competente, sono individuati i criteri e le modalità per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di fauna a scopo di richiamo, di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera k), L. R. 12/2010
2 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera l), L. R. 12/2010
3 Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera m), L. R. 12/2010
4 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, lettera w), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 108, lettera c), L. R. 14/2016
6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera c), L. R. 25/2016
7 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
8 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
9 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 95, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
10 Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 95, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
11 Lettera h .1) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 10, L. R. 20/2018
12 Parole sostituite alla lettera h bis) del comma 1 da art. 65, comma 6, L. R. 6/2019
13 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 30, lettera a), L. R. 13/2019
14 Lettera h ter) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera b), L. R. 13/2019
15 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 50, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 40
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. La Regione consegna alle Province i tesserini regionali di caccia relativi all'annata venatoria 2008/2009.
3. Il Comitato di cui all'articolo 6 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale nominato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, resta in carica nella sua attuale composizione sino alla nomina del Comitato di cui all'articolo 6.
5. Il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6 subentra al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30/1999 nella trattazione dei procedimenti in corso alla data determinata dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Tutti i riferimenti normativi al Comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 30/1999 si intendono riferiti al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6.
7. Le Riserve di caccia e i Distretti venatori sono individuati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 17, comma 1. È fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sino all'assegnazione dei territori delle Riserve di caccia prevista dall'articolo 14, comma 2. Gli organi statutari dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia, in carica all'entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza determinata dall'applicazione della legge regionale 30/1999.
8. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 23 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, resta in carica sino al completamento delle attività di cui all'articolo 19, comma 4.
9. I cacciatori già assegnati alle Riserve di caccia, istituite con la legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sono ammessi alle corrispondenti Riserve di caccia di cui al comma 7.
12. La Regione adotta lo statuto tipo di cui all'articolo 19, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
14. Gli articoli 25 e 38 della legge regionale 30/1999 e il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres. restano in vigore sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori.
15. Le Province esercitano le funzioni di cui agli articoli 22 e 23 a decorrere dall'1 settembre 2008. Sino a tale data le funzioni sono svolte dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 30/1999 e del relativo regolamento di esecuzione. I procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008 sono conclusi dall'Amministrazione regionale. Gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 30/1999 e il relativo regolamento di esecuzione restano in vigore sino alla data dell'1 settembre 2008 e, comunque, si applicano ai procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008.
16. Le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie nonché le zone cinofile, già autorizzate ai sensi della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, continuano ad operare in conformità dell'autorizzazione rilasciata. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale.
17. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili.
18. Gli effetti delle sanzioni consistenti nel ritiro a tempo indeterminato del permesso di caccia di cui all'articolo 52 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1971, n. 4772/Pres., cessano all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 13 bis aggiunto da art. 3, comma 61, L. R. 12/2009
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 48, comma 6, L. R. 13/2009
3 Parole sostituite al comma 13 da art. 3, comma 1, lettera n), L. R. 12/2010
4 Parole soppresse al comma 13 da art. 3, comma 1, lettera n), L. R. 12/2010
5 Comma 13 bis abrogato da art. 3, comma 1, lettera o), L. R. 12/2010
6 Comma 1 bis non vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 233/2010, della disposizione istitutiva (art. 48, comma 6, L.R. 13/2009).
7 Comma 10 abrogato da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 44/2017
Art. 41
 (Trattamento dei dati personali)
1. In conformità ai principi di cui all'articolo 11 e all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati e a enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 96, comma 1, L. R. 28/2017
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 96, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 42
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono inseriti i seguenti:

Art. 43
1.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), è sostituita dalla seguente:

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14/1987 dopo le parole: <<il Direttore della riserva di caccia deve destinare per l'attività una unica zona>> sono inserite le seguenti: <<- ovvero due, qualora le zone siano contigue con le zone di altre Riserve di caccia destinate alla selezione ->>.
Art. 44
1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.
2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 165, depositata il 29 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
2 Articolo sostituito da art. 145, comma 15, L. R. 17/2010
3 Lettera f) del comma 3 abrogata da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 11/2011
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera x), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 45
2.
Il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente:
<<6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati. Non sono, altresì, soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>.>>.

3.
Dopo l'articolo 21 della legge regionale 24/1996 è inserito il seguente:
<<Art. 21 bis
 (Fauna selvatica morta)
3. Qualora la fauna di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme sanitarie, possa essere destinata al consumo umano, o qualora dalle spoglie dell'animale sia possibile preparare trofei di caccia, le Province sono autorizzate alla loro alienazione.
4. Le Province provvedono alle operazioni di cui ai commi precedenti in collaborazione con il Corpo forestale regionale, con il coordinamento della struttura di cui all'articolo 36 del disegno di legge 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). Per l'espletamento di tutte o parte delle operazioni possono, altresì, essere stipulate convenzioni con enti scientifici, associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale, ovvero altri soggetti pubblici o privati.
5. Le Province sono tenute alla raccolta dei dati relativi alla fauna di cui al comma 1.>>.

Art. 47
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
b) il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);
c) l'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria);
d) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 (Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico);
e) l'articolo 27 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
f) la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, a eccezione dei commi da 6 a 11, del comma 15 e dei commi da 18 a 36 dell'articolo 43;
j) i commi da 2 a 18 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria);
l) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia);
n) l'articolo 14 (Modifiche alla legge regionale 30/1999 riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10;
2. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione della presente legge, sono confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e delle disposizioni regionali di cui al comma 1.
Art. 48
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative al funzionamento del Comitato faunistico regionale, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative agli studi e alle ricerche promosse dal Comitato faunistico regionale, e dall'articolo 8, comma 10, previsti in complessivi 24.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
3. All'onere di 24.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), previsti complessivamente in 990.000 euro, suddivisi in ragione di 490.000 euro per l'anno 2008, e di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, previsti complessivamente in 23.900 euro, suddivisi in ragione di 8.700 euro per l'anno 2008, di 7.170 euro per l'anno 2009 e di 8.030 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. All'onere complessivo di 23.900 euro, suddiviso in ragione di 8.700 euro per l'anno 2008, di 7.170 euro per l'anno 2009 e di 8.030 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 6, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio200820092010
2.2.1.10458.700
2.2.1.10477.1708.030


8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 3, previsti complessivamente in 156.390 euro suddivisi in ragione di 68.130 euro per l'anno 2008 e di 44.130 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. All'onere complessivo di 156.390 euro suddiviso in ragione di 68.130 euro per l'anno 2008 e di 44.130 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, derivante dal disposto di cui al comma 8, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio200820092010
2.2.1.104568.13030.60030.680
2.2.1.104713.53013.450


10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui dall'articolo 19, comma 8, previsti complessivamente in 126.180 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, 58.090 euro per l'anno 2009 e 58.090 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
11. All'onere complessivo di 126.180 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, di 58.090 euro per l'anno 2009 e di 58.090 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25, comma 9, previsti complessivamente in 46.880 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro per l'anno 2008, di 11.330 euro per l'anno 2009 e di 15.550 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
13. All'onere complessivo di 46.880 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro per l'anno 2008, di 11.330 euro per l'anno 2009 e di 15.550 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 12, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio200820092010
2.2.1.104520.000
2.2.1.104711.33015.550


14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 29, comma 1, per quanto attiene le spese relative all'organizzazione dei corsi per dirigenti venatori, e all'articolo 30, comma 2, previsti complessivamente in 48.270 euro suddivisi in ragione di 22.030 euro per l'anno 2008, di 13.160 euro per l'anno 2009 e di 13.080 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
15. All'onere complessivo di 48.270 euro suddivisi in ragione di 22.030 euro per l'anno 2008, di 13.160 euro per l'anno 2009 e di 13.080 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 14, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio200820092010
2.1.1.104412.10010.64010.640
2.2.1.10459.9302.5202.440


16. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e previa informazione alla competente Commissione consiliare, individua con propria deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 13 e 15, da trasferire a ciascuna Provincia e le specifiche finalità.
17. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 31, sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 1.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 5, previsti complessivamente in 25.000 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, 10.000 euro per l'anno 2009 e 5.000 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.2.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
19. All'onere complessivo di 25.000 euro, suddiviso in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, di 10.000 euro per l'anno 2009 e di 5.000 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 18, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.