Art. 9
(Cofinanziamento regionale)
1.
La Regione finanzia la politica di sviluppo del territorio montano di cui alla presente legge con le risorse assegnate dallo Stato e con le risorse regionali annualmente determinate con la legge finanziaria, dando separata evidenza con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale alle:
a) risorse destinate al finanziamento del PAL;
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 24/2009
2 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 24/2009
3 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 17/2011