Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) territorio montano: il territorio di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
b) territorio della Comunità montana: l'intero territorio dei Comuni facenti parte di una Comunità montana, a eccezione del territorio non montano dei Comuni capoluogo di provincia;
c) Comunità montana: l'ente locale territoriale istituito dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 33/2002 e, ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge regionale, le Province di Gorizia e Trieste;
e) Comitato di direzione: il Comitato di cui all'articolo 34 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche;