1.
Ai fini della presente legge, si intende per:
b) territorio della Comunità montana: l'intero territorio dei Comuni facenti parte di una Comunità montana, a eccezione del territorio non montano dei Comuni capoluogo di provincia;
d) Piano strategico regionale: il documento di programmazione di cui all'articolo 13 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, coś come previsto dall'
articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche;
e) Comitato di direzione: il Comitato di cui all'articolo 34 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche;