Art. 14
(Abrogazioni)
2. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dal comma 1 e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.