Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.
Art. 12
 (Disposizioni modificative di leggi regionali)
1. La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), č sostituita dalla seguente: <<(Interventi a favore della minoranza linguistica slovena della provincia di Udine)>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, le parole <<affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed>> sono soppresse.
4. Le funzioni amministrative attribuite alle Comunitā montane ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 3, e le funzioni amministrative giā attribuite alle Comunitā montane ai sensi degli articoli 7, 9, 22 e 23 della legge regionale 33/2002, sono finanziate, a decorrere dall'1 gennaio 2009, con risorse assegnate a titolo di trasferimento ordinario.
6. Per l'anno 2008, gli interventi relativi alle funzioni di cui al comma 4 sono finanziati nell'ambito del programma straordinario previsto dall'articolo 11.