Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.
Art. 10
 (Modalità di erogazione delle risorse)
3. Compensazioni in aumento o in diminuzione, nel limite massimo del 25 per cento dell'importo di ciascun intervento previsto nel PAL, rientrano nell'autonoma competenza della Comunità montana, fermo restando l'importo complessivamente assegnato.
4. La realizzazione parziale del PAL costituisce causa di riduzione dell'assegnazione. Qualora la rendicontazione di cui al comma 2, lettera d), attesti che comunque sono stati raggiunti gli obiettivi, seppure in presenza di un PAL parzialmente realizzato, l'Amministrazione regionale procede al recupero della corrispondente quota di assegnazione non utilizzata.
5. Costituisce causa di revoca dell'assegnazione la mancata realizzazione del PAL, la mancata presentazione della rendicontazione finale del PAL medesimo entro i termini di cui al comma 2, lettera d), la compensazione in aumento o in diminuzione in una percentuale superiore a quella di cui al comma 3, nonché la realizzazione parziale del PAL che non ha condotto al raggiungimento degli obiettivi previsti.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 14, lettera a), L. R. 6/2013