Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Capo VII

Attuazione e verifica

Art. 28

(ARLeF)

(1)(2)(4)(5)

1. La Regione individua nell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), l'organismo competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana e al coordinamento e alla verifica dell'attuazione degli interventi della presente legge.

2. All'ARLeF compete in particolare:

a) proporre il Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana;

b) proporre annualmente le priorità di intervento, anche tenendo conto delle disponibilità finanziarie;

c) fornire consulenza per la predisposizione di bandi per l'assegnazione dei contributi finanziari a istituzioni, enti e associazioni impegnate nell'applicazione della presente legge;

d) istituire, anche in collaborazione con altri soggetti, un sistema di certificazione per i fini di cui all'articolo 7 secondo le linee indicate dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue adottato con risoluzione del Consiglio d'Europa del novembre 2001;

e) verificare annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua friulana.

(3)

3.

( ABROGATO )

(6)

4.

( ABROGATO )

(7)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 23, L. R. 18/2011

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 15, comma 24, L. R. 18/2011

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 16, lettera b), numero 3 bis), L. R. 24/2009

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 6/2014

Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Art. 29

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni annuali sullo stato d'attuazione della presente legge, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Le relazioni, anche sulla base delle verifiche effettuate e delle informative prodotte dall'ARLeF, rispondono ai seguenti quesiti:

a) quali sono le scelte adottate dai diversi soggetti nei Piani speciali di politica linguistica rispetto agli obiettivi fissati nel Piano generale e quali gli interventi realizzati, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;

b) quali sono le criticità riscontrate nella programmazione e gestione dei diversi interventi, avuto anche riguardo alle scelte allocative delle risorse disponibili;

c) quale è lo stato di applicazione dell'insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche e quali percorsi formativi di livello universitario sono stati attivati per l'abilitazione all'insegnamento del friulano.

3. Ogni cinque anni, prima della presentazione alla competente Commissione consiliare del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana. In particolare il rapporto contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura gli interventi realizzati hanno contribuito a rafforzare l'esercizio del diritto all'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento rispetto alla situazione antecedente all'entrata in vigore della presente legge, specie nei rapporti con la Regione, gli enti locali e i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico;

b) quali sono state le eventuali variazioni alla delimitazione del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano;

c) quale è stata la risposta data dalle famiglie nella scelta dell'insegnamento della lingua friulana e quale è la loro opinione circa la ricaduta sulle competenze degli alunni e degli studenti, in particolare riguardo alle iniziative di uso veicolare della lingua friulana per l'apprendimento di altre discipline.

(1)

4. Le relazioni e i rapporti sono resi pubblici, unitamente ai documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti della valutazione del Consiglio costituiscono riferimento per le scelte del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 24, comma 1, L. R. 20/2019

Art. 30

(Conferenza di verifica e di proposta)

(1)(3)(4)(5)(6)(7)

1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni, e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, una Conferenza di verifica e di proposta per verificare l'attuazione della presente legge.

(2)

2. Sono invitati alla Conferenza i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti degli uffici e servizi regionali interessati all'attuazione della presente legge, i componenti degli organi istituzionali dell'ARLeF, nonché i rappresentanti degli enti locali, dell'Università di Udine, delle istituzioni scolastiche, delle realtà associative riconosciute in base all'articolo 24 e dei mezzi di comunicazione.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentito il Presidente dell'ARLeF, stabilisce l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della Conferenza.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, L. R. 12/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 20/2019

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 91, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 125, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 30 bis

(Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana)

(1)

1. È istituita, presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana, di seguito denominata Commissione consultiva.

2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale per questioni e problematiche riferite alla minoranza linguistica friulana in regione. In particolare:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonché dagli enti e dalle agenzie regionali;

c) formula proposte in merito alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.

4. La Commissione consultiva è composta da:

a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente dell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana);

c) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica friulana - Assemblee de Comunitât Linguistiche Furlane, qualora costituita;

d) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, previa intesa;

e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine, previa intesa;

f) il Presidente della Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine;

g) due rappresentati degli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 24 dagli stessi individuati;

h) un rappresentante dei mezzi di comunicazione di cui all'articolo 23 dagli stessi individuato;

i) un rappresentante nominato della Camera di Commercio Pordenone-Udine, sentita la Camera di Commercio Venezia Giulia, previa intesa.

5. La Commissione consultiva si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza è adottato il regolamento di funzionamento. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

6. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua friulana. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.

7. Ai componenti della Commissione consultiva, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.

8. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della struttura competente in materia di lingue minoritarie.

Note:

Articolo aggiunto da art. 9, comma 83, L. R. 13/2021