Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Art. 4

(Rapporti con le altre comunità linguistiche)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di collaborazione tra le istituzioni friulane e quelle delle comunità ladine del Veneto e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché della comunità romancia del Cantone dei Grigioni della Federazione elvetica in particolare nei settori della linguistica, dell'istruzione, della formazione e dei mezzi di informazione.

2. La Regione promuove, altresì, rapporti di collaborazione tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e tra le loro istituzioni e sostiene progetti comuni atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità, ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 20/2019