Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Art. 25

(Piano generale di politica linguistica)

1. Il Piano generale di politica linguistica (PGPL) è definito di norma ogni cinque anni per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) garantire ai cittadini di lingua friulana l'esercizio dei diritti linguistici;

b) promuovere l'uso sociale della lingua friulana e il suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna;

c) perseguire una politica linguistica unitaria, mediante il coordinamento delle azioni programmate da altri enti e istituzioni pubbliche e private;

d) stabilire le priorità degli interventi regionali nel settore dell'istruzione;

e) fissare criteri e priorità per interventi nel settore dei mezzi di comunicazione e per il sostegno alle realtà associative.

2. Il PGPL è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste le modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici previsti dalla normativa vigente.

(1)

2 bis. Il PGPL specifica le modalità con cui lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'articolo 16, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della presente legge.

(2)

3. Il PGPL stabilisce, altresì, le modalità di valutazione delle iniziative realizzate e gli strumenti di verifica dei risultati raggiunti da ogni soggetto.

4. Il PGPL è proposto dall'ARLeF ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, sentite la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana di cui all'articolo 30 bis e la Commissione consiliare competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(3)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019

Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera f), L. R. 9/2019

Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 82, L. R. 13/2021