Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Art. 18

(Interventi di promozione)

1. La Regione realizza iniziative d'informazione e di sensibilizzazione rivolte alle famiglie per diffondere la conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche del piano d'introduzione della lingua friulana nel sistema scolastico.

2. Secondo le disposizioni della legge 482/1999, la Regione concorre a sostenere le iniziative d'insegnamento della lingua friulana rivolte agli adulti, attivate dall'Università di Udine, dalle scuole e da altri soggetti riconosciuti.

3. La Regione promuove corsi e iniziative specifiche dedicate all'insegnamento della lingua friulana per gli immigrati presenti nelle aree delimitate.

4. La Regione può sostenere l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche presenti nei territori esclusi dalla delimitazione di cui all'articolo 3 comma 1.

5. Forme particolari di promozione, avvicinamento e insegnamento della lingua friulana sono attivate per le popolazioni di origine friulana residenti all'estero.

6. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti, le modalità e i criteri per il sostegno finanziario degli interventi previsti dal presente articolo. Il regolamento è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione si esprime entro 30 giorni dalla richiesta di parere; decorso tale termine si prescinde dal parere stesso.