Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Art. 13

(Coordinamento inter-istituzionale)

(3)

1. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di garantire un armonico inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo.

2. La Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio.

3. La Regione collabora e stipula convenzioni per l'istituzione permanente di percorsi di aggiornamento e formativi abilitanti, comprensivi di azioni per la formazione iniziale e in servizio, per la scuola di specializzazione, per corsi di master e di dottorato di ricerca, per l'insegnamento o l'uso della lingua friulana secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 482/1999.

4. È istituita la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, presso la Direzione centrale competente, al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della presente legge.

5. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato ed è composta dal Direttore centrale competente in materia di istruzione, o suo delegato, dal Direttore centrale competente in materia di lingue minoritarie, o suo delegato, da un componente nominato dall'ARLeF, nonché da cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana.

(1)(4)

5 bis. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e dura in carica per tre anni scolastici decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.

(2)

Note:

Comma 5 sostituito da art. 11, comma 18, lettera a), L. R. 11/2011

Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 18, lettera b), L. R. 11/2011

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 19, L. R. 11/2011

Comma 5 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 20/2019