Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 27, L. R. 6/2013

Articolo 30 bis aggiunto da art. 9, comma 83, L. R. 13/2021

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, lingua propria del Friuli e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale. La Regione promuove la ricerca storica ed esercita una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni, quali componenti essenziali dell'identità della comunità friulana.

2. Con la presente legge la Regione promuove e sostiene le iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento.

(1)

3. La presente legge è finalizzata ad ampliare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento, nel rispetto della libera scelta di ciascun cittadino. I servizi in lingua friulana che gli enti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi assicurano sono opportunità per i cittadini che vi aderiscono in base alla propria libera scelta.

4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie, promuove e incentiva, altresì, la conoscenza e l'uso della lingua friulana presso le comunità dei corregionali in Italia e nel mondo.

5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e germanofona, attua le politiche della Regione a favore delle diversità linguistiche e culturali.

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 53, comma 1, L. R. 6/2019

Art. 2

(Principi)

1. Con la presente legge la Regione concorre nell'ambito delle proprie competenze all'attuazione dei principi espressi:

a) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948;

b) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);

c) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;

d) dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;

e) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992;

e bis) dalla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);

f) dall'articolo 3 del Trattato costituzionale dell'Unione Europea, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, ratificato ai sensi della legge 7 aprile 2005, n. 57.

(1)

2. La presente legge attua i principi della legislazione statale in materia, e in particolare della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), tenuto conto dei principi e disposizioni della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).

Note:

Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017

Art. 3

(Territorio di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano delimitato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996.

2. Quando la minoranza linguistica friulana è distribuita su territori diversi delle ex province di Gorizia, Pordenone e Udine può costituire organismi di coordinamento e di proposta che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

(1)

3. Particolari iniziative per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio linguistico friulano possono essere sostenute dalla Regione anche in aree escluse dal territorio di cui al comma 1.

4. La Regione può stipulare intese con la Regione Veneto allo scopo di sostenere la lingua friulana nelle aree friulanofone in essa presenti.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, L. R. 20/2019

Art. 4

(Rapporti con le altre comunità linguistiche)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di collaborazione tra le istituzioni friulane e quelle delle comunità ladine del Veneto e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché della comunità romancia del Cantone dei Grigioni della Federazione elvetica in particolare nei settori della linguistica, dell'istruzione, della formazione e dei mezzi di informazione.

2. La Regione promuove, altresì, rapporti di collaborazione tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e tra le loro istituzioni e sostiene progetti comuni atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità, ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 20/2019

Art. 5

(Uso della grafia ufficiale di lingua friulana)

1. È assunta come grafia ufficiale della lingua friulana comune quella definita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 15/1996.

(1)

2. La grafia della lingua friulana comune può essere modificata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), d'intesa con le Università di Udine e di Trieste.

(2)

2 bis. Entro il 30 giugno 2011 il Presidente della Regione, sentite l'ARLeF e le Università degli Studi di Udine e di Trieste, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale delle varianti della lingua friulana.

(3)

3. La Regione promuove e sostiene l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, nella concessione dei contributi e finanziamenti previsti in applicazione della presente legge, anche se non specificato nei relativi bandi. L'uso di varianti locali nei testi scritti non costituisce causa di esclusione da finanziamenti e contributi pubblici.

4. Gli atti e documenti in lingua friulana della Regione, degli enti locali e loro enti strumentali e concessionari di pubblici servizi sono redatti in lingua friulana comune, usando la rispettiva grafia ufficale.

(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 186, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Parole aggiunte al comma 2 da art. 186, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Comma 2 bis aggiunto da art. 186, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

Parole sostituite al comma 4 da art. 186, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010

Capo II

Uso pubblico lingua friulana

Art. 6

(Uso pubblico della lingua friulana)

(1)(2)

1. L'uso della lingua friulana è consentito nei rapporti con gli uffici degli enti locali e dei loro enti strumentali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.

2. Nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, il diritto di usare la lingua friulana può essere esercitato a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati.

3. Quando un'istanza è avviata in lingua friulana la risposta è effettuata dagli enti di cui ai commi 1 e 2 anche in tale lingua.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai concessionari di servizi pubblici degli enti indicati ai commi 1 e 2, operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.

5. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, anche in forma associata, l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 3.

6. In nessun caso l'uso della lingua friulana nei procedimenti amministrativi può comportare l'aggravio o il rallentamento degli stessi.

7. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.

(3)

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 2.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 6/2014

Comma 7 sostituito da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

Art. 7

(Certificazione linguistica)

1. La conoscenza della lingua friulana è attestata da una certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati.

2. La certificazione linguistica è aperta a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti ai sensi del comma 3.

3. Le modalità, i criteri e i requisiti per conseguire la certificazione linguistica sono definiti, tenuto conto delle proposte dell'ARLeF, con regolamento regionale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ARLeF promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per conseguire la certificazione linguistica di lingua friulana.

5. L'elenco dei soggetti pubblici e privati abilitati al rilascio della certificazione linguistica è compilato dall'ARLeF.

(1)

6. Al fine di promuovere il conseguimento della certificazione linguistica da parte del personale del comparto unico regionale, l'ARLeF, di concerto con i singoli enti, promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e ne favorisce la frequenza anche attraverso appositi incentivi al personale.

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 1, L. R. 20/2019

Art. 8

(Atti e informazioni di carattere generale)

(1)

1. Gli atti comunicati alla generalità dei cittadini dai soggetti di cui all'articolo 6, sono redatti, oltre che in italiano, anche in friulano.

2. I soggetti di cui all'articolo 6 effettuano la comunicazione istituzionale e la pubblicità degli atti destinata al territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3 in italiano e in friulano.

3. La presenza della lingua friulana è comunque garantita anche nella comunicazione istituzionale e nella pubblicità degli atti destinata all'intera regione.

4. Il testo e la comunicazione in lingua friulana hanno la stessa evidenza, anche tipografica, di quelli in lingua italiana.

5. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.

(2)

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 3.

Comma 5 sostituito da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

Art. 9

(Organismi elettivi e collegiali)

(1)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 482/1999, nei comuni che rientrano nella delimitazione di cui all'articolo 3, i componenti dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione stessa hanno diritto di usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua friulana.

2. Il comma 1 trova, altresì, applicazione per i consiglieri regionali, nonché per i componenti dei consigli degli enti locali che comprendono Comuni nei quali è riconosciuta la lingua friulana.

(3)

2 bis. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.

(2)

3. Le modalità per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana sono disciplinate dagli enti di cui ai commi 1 e 2 con disposizioni dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27, nel cui ambito può essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 3.

Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019

Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 20/2019

Art. 10

(Cartellonistica e segnaletica in lingua friulana)

(1)(3)

1. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, i cartelli, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative dei soggetti di cui all'articolo 6 sono corredati della traduzione in lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano.

2. I soggetti di cui all'articolo 6 usano la lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano anche nelle scritte esterne, nei supporti visivi e nei mezzi di trasporto. Qualora nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico siano previsti servizi automatici di comunicazione vocale, questi sono forniti anche in lingua friulana.

3. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la segnaletica stradale reca i toponimi anche in lingua friulana, secondo le modalità previste dall'articolo 11.

(4)

4. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.

(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 10, L. R. 13/2000

Comma 4 sostituito da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019

Rubrica dell'articolo modificata da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Art. 11

(Toponomastica in lingua friulana)

(1)

1. La denominazione ufficiale in lingua friulana di comuni, frazioni e località è stabilita dalla Regione, su proposta dell'ARLeF, tenuto conto delle varianti locali, e d'intesa con i Comuni interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le deliberazioni della Giunta regionale riguardanti le denominazioni ufficiali in lingua friulana e ogni altra questione generale concernente i toponimi e gli idronimi in lingua friulana sono approvate con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale, i soggetti di cui all'articolo 6 utilizzano entro l'area delimitata ai sensi dell'articolo 3, accanto alla denominazione in lingua italiana anche la denominazione in lingua friulana dei comuni, delle frazioni e delle località, definita ai sensi del comma 1.

4. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e con soggetti privati al fine di promuovere l'uso delle denominazioni ufficiali in lingua friulana.

5. Gli enti locali possono stabilire, su conforme delibera dei propri consigli elettivi, di adottare l'uso dei toponimi bilingui o di toponimi nella sola lingua friulana. La denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 5.

Capo III

Interventi nel settore dell'istruzione

Art. 12

(Lingua friulana ed educazione plurilingue)

(1)

1. L'apprendimento e l'insegnamento della lingua friulana sono inseriti all'interno di un percorso educativo plurilingue che prevede, accanto alla lingua italiana, la compresenza di lingue minoritarie storiche e lingue straniere. Il percorso educativo plurilingue costituisce parte integrante della formazione a una cittadinanza europea attiva e di valorizzazione della specificità della Regione.

2. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 482/1999, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, la lingua friulana, è inserita nel percorso educativo, secondo le modalità specifiche corrispondenti all'ordine e grado scolastico, tenendo conto dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002.

3. Fatta salva l'autonomia degli istituti scolastici, al momento dell'iscrizione i genitori o chi ne fa le veci, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana. L'opzione espressa è valida per la durata rispettivamente, della scuola dell'infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado e può essere modificata, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, all'inizio di ciascun anno scolastico.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 3.

Art. 13

(Coordinamento inter-istituzionale)

(3)

1. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di garantire un armonico inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo.

2. La Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio.

3. La Regione collabora e stipula convenzioni per l'istituzione permanente di percorsi di aggiornamento e formativi abilitanti, comprensivi di azioni per la formazione iniziale e in servizio, per la scuola di specializzazione, per corsi di master e di dottorato di ricerca, per l'insegnamento o l'uso della lingua friulana secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 482/1999.

4. È istituita la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, presso la Direzione centrale competente, al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della presente legge.

5. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato ed è composta dal Direttore centrale competente in materia di istruzione, o suo delegato, dal Direttore centrale competente in materia di lingue minoritarie, o suo delegato, da un componente nominato dall'ARLeF, nonché da cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana.

(1)(4)

5 bis. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e dura in carica per tre anni scolastici decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.

(2)

Note:

Comma 5 sostituito da art. 11, comma 18, lettera a), L. R. 11/2011

Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 18, lettera b), L. R. 11/2011

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 19, L. R. 11/2011

Comma 5 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 20/2019

Art. 14

(Ambito di applicazione nelle scuole)

(1)

1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), le scuole situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3 individuano nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana, anche in aderenza alle specificità del contesto socio-culturale, il modello educativo da applicare.

2. Con regolamento di attuazione emanato, sentito l'Ufficio scolastico regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002 e del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2006, n. 47 (Quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche), definisce il piano applicativo di sistema con le articolazioni e le specificità relative ai vari ordini e gradi scolastici indicati all'articolo 12, comma 2. L'insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico, nell'ambito della quota di flessibilità dell'autonomia scolastica.

3. Nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana da parte delle istituzioni scolastiche sono comprese le modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue.

4. Nelle scuole secondarie di secondo grado, è promossa la programmazione dell'insegnamento della lingua friulana nell'ambito dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 3 e dell'ultimo periodo del comma 2.

Art. 15

(Sostegno finanziario alle scuole e verifica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, la Regione provvede al trasferimento di finanziamenti alle istituzioni scolastiche sulla base del numero delle ore d'insegnamento e di uso curricolare della lingua friulana programmate e comunicate dall'Ufficio scolastico regionale. I trasferimenti finanziari, gestiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono destinati alle spese per i docenti impegnati nell'attuazione della presente legge e per le spese organizzative delle scuole. Tali risorse sono utilizzate nel rispetto delle normative e dei contratti di lavoro vigenti.

(1)

1 bis. Per gli anni scolastici per i quali sia accertata l'insufficienza di risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale l'insegnamento curriculare della lingua friulana è limitato alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

(2)

2. La Regione sostiene anche finanziariamente le iniziative di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.

3. L'ARLeF, sulla base delle esigenze annualmente individuate, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, propone le modalità di applicazione delle misure di sostegno finanziario previste per le istituzioni scolastiche, valorizzando quelle che applicano i modelli d'insegnamento della lingua friulana più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo.

4. In collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, l'ARLeF verifica e valuta annualmente, secondo modalità concordate, lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, la ricaduta sulle competenze degli studenti e la risposta delle famiglie.

5. Le singole scuole concorrono alla verifica e valutazione annuale dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana mediante le generali attività di verifica e valutazione svolte dalle scuole stesse.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 14/2012

Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 98, L. R. 23/2013

Art. 16

(Materiale e documentazione didattici)

(1)

1. L'ARLeF realizza e sostiene la produzione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana.

2. L'ARLeF approva le linee da seguire nella realizzazione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana e nella realizzazione di attività di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la lingua friulana.

Note:

Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 20/2019

Art. 17

(Docenti)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002, per definire il quadro delle necessità di organico nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, la Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale al fine di accertare le risorse di personale docente con competenze nella lingua friulana in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione, per l'assunzione della dichiarazione di disponibilità individuale degli insegnanti.

2. La Regione garantisce e sostiene i percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti di e in lingua friulana mediante convenzioni con le Università del territorio regionale.

3. La Regione adotta le misure finanziarie atte a sostenere la formazione all'approccio Content and Language Integrated Learning (CLIL) in lingua friulana, individuando adeguati percorsi formativi con le Università competenti, con l'Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni scolastiche.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di stato giuridico del personale docente e dal contratto di lavoro del personale, la Regione, d'intesa con le autorità scolastiche, sentite le organizzazioni sindacali, provvede a istituire un elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana.

5. Con regolamento regionale da emanare di concerto con l'Ufficio scolastico regionale sono definite le modalità per l'accesso all'elenco di cui al comma 4 e per l'utilizzo del personale docente iscritto all'elenco medesimo.

Art. 18

(Interventi di promozione)

1. La Regione realizza iniziative d'informazione e di sensibilizzazione rivolte alle famiglie per diffondere la conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche del piano d'introduzione della lingua friulana nel sistema scolastico.

2. Secondo le disposizioni della legge 482/1999, la Regione concorre a sostenere le iniziative d'insegnamento della lingua friulana rivolte agli adulti, attivate dall'Università di Udine, dalle scuole e da altri soggetti riconosciuti.

3. La Regione promuove corsi e iniziative specifiche dedicate all'insegnamento della lingua friulana per gli immigrati presenti nelle aree delimitate.

4. La Regione può sostenere l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche presenti nei territori esclusi dalla delimitazione di cui all'articolo 3 comma 1.

5. Forme particolari di promozione, avvicinamento e insegnamento della lingua friulana sono attivate per le popolazioni di origine friulana residenti all'estero.

6. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti, le modalità e i criteri per il sostegno finanziario degli interventi previsti dal presente articolo. Il regolamento è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione si esprime entro 30 giorni dalla richiesta di parere; decorso tale termine si prescinde dal parere stesso.

Art. 19

(Insegnamento volontario della lingua friulana)

1. Al fine di favorire l'apprendimento e l'uso della lingua friulana da parte dei cittadini, la Regione promuove l'attività di volontariato per l'insegnamento della lingua friulana.

2. Per le finalità del comma 1, è istituito presso l'ARLeF, il registro dei volontari per l'insegnamento della lingua friulana.

3. Possono essere riconosciuti volontari le persone maggiorenni di madrelingua friulana che dichiarano la propria disponibilità a effettuare a titolo gratuito, secondo modelli organizzativi e con modalità operative definite dall'ARLeF, attività dirette a diffondere la conoscenza e l'uso della lingua friulana.

Capo IV

Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione

Art. 20

(Radio e televisione)

1. La Regione sostiene la produzione di materiali audiovisivi in lingua friulana allo scopo di darne massima diffusione.

2. Nel settore televisivo, la Regione sostiene la produzione e l'emissione di programmi in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. Il sostegno è proporzionato alla copertura territoriale e alle modalità d'inserimento nel palinsesto. I fondi sono impegnati almeno per il 75 per cento per la produzione.

(1)(2)(3)

3. La Regione sostiene le emittenti radiofoniche che trasmettono programmi in lingua friulana. Il sostegno è proporzionato alla percentuale di programmi trasmessi in lingua friulana e a quelli prodotti in proprio.

4. Nell'ambito delle proprie competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzativi e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano statale di assegnazione delle frequenze e per l'installazione di reti e di impianti per l'emittenza radiotelevisiva, la Regione sostiene e favorisce le emittenti televisive e radiofoniche che utilizzano la lingua friulana in almeno il 25 per cento della propria programmazione.

5. Nei mezzi di comunicazione audiovisivi della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 306, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 44, L. R. 5/2013

Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 24, L. R. 6/2013

Art. 21

(Stampa e altre produzioni)

1. La Regione incentiva e sostiene le pubblicazioni periodiche scritte interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. La Regione può stipulare, altresì, convenzioni con case editrici di quotidiani e periodici di informazione maggiormente diffusi che garantiscono un'informazione regolare e di qualità in lingua friulana utilizzando la grafia ufficiale.

2. La Regione, altresì, sostiene:

a) l'edizione, la distribuzione e la diffusione di libri e pubblicazioni in formato cartaceo, informatico o multimediale interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni;

b) la produzione e la diffusione di opere cinematografiche, teatrali e di musica cantata interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni.

3. Nelle pubblicazioni periodiche della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.

Art. 22

(Internet e nuove tecnologie)

1. La Regione incentiva e sostiene la presenza della lingua friulana nell'ambito delle tecnologie informatiche, in particolare su internet, in formato testuale e audiovisivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene con misure adeguate la ricerca, la produzione, la commercializzazione e l'uso di strumenti informatici e tecnologici in lingua friulana tesi a un uso corretto della lingua.

3. La Regione favorisce, inoltre, l'uso della lingua friulana nei siti internet degli enti pubblici di cui all'articolo 6 e dei soggetti privati ai quali si riconosca una significativa funzione sociale.

4. Il sostegno regionale è subordinato all'uso della grafia ufficiale, con evidenza grafica dei testi in lingua friulana non inferiore a quella di eventuali altre lingue presenti nel sito e alla qualità della produzione, secondo la valutazione e i criteri fissati dall'ARLeF.

Art. 23

(Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione)

(1)

1. Gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione sono coordinati con quelli previsti nella programmazione di cui al Capo VI e con gli obiettivi ivi indicati.

2. Al fine di garantire un adeguato sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana e di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, anche per favorire la diffusione e l'uso della lingua nel territorio regionale, l'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) è autorizzata a concedere un finanziamento a Informazione Friulana società cooperativa di Udine e a Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine nella misura disposta annualmente con legge di stabilità regionale o con altro provvedimento legislativo regionale.

(2)(3)(4)(5)

2 bis. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.

(6)

Note:

Articolo sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017

Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 35, L. R. 12/2018

Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 78, lettera a), L. R. 13/2021

Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 78, lettera a), L. R. 13/2021

Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 78, lettera b), L. R. 13/2021

Capo V

Interventi a favore delle realtà associative

Art. 24

(Enti della minoranza linguistica friulana)

(11)(12)

1. Al fine di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, la Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito l'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie.

3. L'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana, di seguito denominato Albo, si compone di due sezioni:

a) enti a progetto;

b) enti a programma.

4. Possono iscriversi alla sezione di cui al comma 3, lettera a), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato senza finalità di lucro in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono dotate di autonomia amministrativa e contabile;

b) hanno sede legale sul territorio di uno dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996;

c) svolgono in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un'attività destinata prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura della minoranza linguistica friulana.

5. Possono iscriversi alla sezione di cui al comma 3, lettera b), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato senza finalità di lucro che, oltre ai requisiti di cui al comma 4, sono iscritte all'Albo da almeno tre anni.

6. La cancellazione di un ente avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente o d'ufficio, in seguito alla carenza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione.

7. Le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo e le procedure di iscrizione e di cancellazione sono disciplinate con regolamento regionale.

8. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti iscritti all'Albo mediante finanziamenti concessi dall'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana).

9. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un ruolo di primaria importanza. L'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) è autorizzata a concedere alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un finanziamento per il perseguimento delle finalità istituzionali.

10. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.

11. In sede di prima costituzione dell'Albo, gli enti di cui all'articolo 10, comma 137, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), in considerazione del ruolo svolto nella promozione e nella diffusione della lingua friulana, possono iscriversi alla sezione dell'Albo di cui al comma 3, lettera b).

Note:

Comma 2 sostituito da art. 6, comma 99, lettera a), L. R. 11/2011

Comma 3 sostituito da art. 6, comma 99, lettera b), L. R. 11/2011

Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 99, lettera c), L. R. 11/2011

Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 99, lettera c), L. R. 11/2011

Lettera h bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 203, L. R. 14/2012

Comma 3 sostituito da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016

Comma 3 bis abrogato da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016

Parole sostituite al comma 3 ter da art. 7, comma 6, lettera c), L. R. 24/2016

Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017

10  Parole aggiunte al comma 3 ter da art. 1, comma 36, L. R. 12/2018

11  Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 20/2019 . I finanziamenti sono concessi ed erogati a decorrere dall'anno 2021, come disposto dall'art. 44, comma 1, L.R. 20/2019.

12  Articolo sostituito da art. 9, comma 80, L. R. 13/2021

Capo VI

Programmazione

Art. 25

(Piano generale di politica linguistica)

1. Il Piano generale di politica linguistica (PGPL) è definito di norma ogni cinque anni per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) garantire ai cittadini di lingua friulana l'esercizio dei diritti linguistici;

b) promuovere l'uso sociale della lingua friulana e il suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna;

c) perseguire una politica linguistica unitaria, mediante il coordinamento delle azioni programmate da altri enti e istituzioni pubbliche e private;

d) stabilire le priorità degli interventi regionali nel settore dell'istruzione;

e) fissare criteri e priorità per interventi nel settore dei mezzi di comunicazione e per il sostegno alle realtà associative.

2. Il PGPL è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste le modalità operative per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici previsti dalla normativa vigente.

(1)

2 bis. Il PGPL specifica le modalità con cui lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'articolo 16, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della presente legge.

(2)

3. Il PGPL stabilisce, altresì, le modalità di valutazione delle iniziative realizzate e gli strumenti di verifica dei risultati raggiunti da ogni soggetto.

4. Il PGPL è proposto dall'ARLeF ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, sentite la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana di cui all'articolo 30 bis e la Commissione consiliare competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(3)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019

Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera f), L. R. 9/2019

Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 82, L. R. 13/2021

Art. 26

(Piano delle priorità di intervento)

1. In base al PGPL e tenendo conto delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF, adotta annualmente il Piano delle priorità di intervento, contenente gli obiettivi da raggiungere nell'anno.

2. Il Piano delle priorità di intervento stabilisce quali iniziative previste dalla presente legge sono ritenute prioritarie, quante risorse sono destinate a ciascun settore o gruppo di intervento e i criteri per l'utilizzo delle risorse.

(1)

3.

( ABROGATO )

(2)

4.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 33/2015

Comma 3 abrogato da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 33/2015

Comma 4 abrogato da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 33/2015

Art. 27

(Piani speciali di politica linguistica)

(1)

1. La Regione, gli enti locali e i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico possono adottare propri piani speciali di politica linguistica al fine di garantire, con proprie risorse, ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal Piano generale di politica linguistica ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

(2)(4)

2.

( ABROGATO )

(5)

3.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 36, comma 1, lettera g), L. R. 9/2019

Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, lettera h), L. R. 9/2019

Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera i), L. R. 9/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Comma 2 abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Capo VII

Attuazione e verifica

Art. 28

(ARLeF)

(1)(2)(4)(5)

1. La Regione individua nell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), l'organismo competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana e al coordinamento e alla verifica dell'attuazione degli interventi della presente legge.

2. All'ARLeF compete in particolare:

a) proporre il Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana;

b) proporre annualmente le priorità di intervento, anche tenendo conto delle disponibilità finanziarie;

c) fornire consulenza per la predisposizione di bandi per l'assegnazione dei contributi finanziari a istituzioni, enti e associazioni impegnate nell'applicazione della presente legge;

d) istituire, anche in collaborazione con altri soggetti, un sistema di certificazione per i fini di cui all'articolo 7 secondo le linee indicate dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue adottato con risoluzione del Consiglio d'Europa del novembre 2001;

e) verificare annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua friulana.

(3)

3.

( ABROGATO )

(6)

4.

( ABROGATO )

(7)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 23, L. R. 18/2011

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 15, comma 24, L. R. 18/2011

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 16, lettera b), numero 3 bis), L. R. 24/2009

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 6/2014

Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Art. 29

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni annuali sullo stato d'attuazione della presente legge, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Le relazioni, anche sulla base delle verifiche effettuate e delle informative prodotte dall'ARLeF, rispondono ai seguenti quesiti:

a) quali sono le scelte adottate dai diversi soggetti nei Piani speciali di politica linguistica rispetto agli obiettivi fissati nel Piano generale e quali gli interventi realizzati, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;

b) quali sono le criticità riscontrate nella programmazione e gestione dei diversi interventi, avuto anche riguardo alle scelte allocative delle risorse disponibili;

c) quale è lo stato di applicazione dell'insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche e quali percorsi formativi di livello universitario sono stati attivati per l'abilitazione all'insegnamento del friulano.

3. Ogni cinque anni, prima della presentazione alla competente Commissione consiliare del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana. In particolare il rapporto contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura gli interventi realizzati hanno contribuito a rafforzare l'esercizio del diritto all'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento rispetto alla situazione antecedente all'entrata in vigore della presente legge, specie nei rapporti con la Regione, gli enti locali e i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico;

b) quali sono state le eventuali variazioni alla delimitazione del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano;

c) quale è stata la risposta data dalle famiglie nella scelta dell'insegnamento della lingua friulana e quale è la loro opinione circa la ricaduta sulle competenze degli alunni e degli studenti, in particolare riguardo alle iniziative di uso veicolare della lingua friulana per l'apprendimento di altre discipline.

(1)

4. Le relazioni e i rapporti sono resi pubblici, unitamente ai documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti della valutazione del Consiglio costituiscono riferimento per le scelte del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 24, comma 1, L. R. 20/2019

Art. 30

(Conferenza di verifica e di proposta)

(1)(3)(4)(5)(6)(7)

1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni, e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, una Conferenza di verifica e di proposta per verificare l'attuazione della presente legge.

(2)

2. Sono invitati alla Conferenza i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti degli uffici e servizi regionali interessati all'attuazione della presente legge, i componenti degli organi istituzionali dell'ARLeF, nonché i rappresentanti degli enti locali, dell'Università di Udine, delle istituzioni scolastiche, delle realtà associative riconosciute in base all'articolo 24 e dei mezzi di comunicazione.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentito il Presidente dell'ARLeF, stabilisce l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della Conferenza.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, L. R. 12/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 20/2019

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 91, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 125, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 30 bis

(Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana)

(1)

1. È istituita, presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana, di seguito denominata Commissione consultiva.

2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale per questioni e problematiche riferite alla minoranza linguistica friulana in regione. In particolare:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonché dagli enti e dalle agenzie regionali;

c) formula proposte in merito alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.

4. La Commissione consultiva è composta da:

a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente dell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana);

c) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica friulana - Assemblee de Comunitât Linguistiche Furlane, qualora costituita;

d) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, previa intesa;

e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine, previa intesa;

f) il Presidente della Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine;

g) due rappresentati degli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 24 dagli stessi individuati;

h) un rappresentante dei mezzi di comunicazione di cui all'articolo 23 dagli stessi individuato;

i) un rappresentante nominato della Camera di Commercio Pordenone-Udine, sentita la Camera di Commercio Venezia Giulia, previa intesa.

5. La Commissione consultiva si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza è adottato il regolamento di funzionamento. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

6. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua friulana. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.

7. Ai componenti della Commissione consultiva, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.

8. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della struttura competente in materia di lingue minoritarie.

Note:

Articolo aggiunto da art. 9, comma 83, L. R. 13/2021

Capo VIII

Norme transitorie e finali

Art. 31

(Norme transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 17, comma 5, le istituzioni scolastiche continuano ad avvalersi per l'insegnamento della lingua friulana del personale docente individuato secondo le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo.

2. Ai fini dell'articolo 24, in sede di prima applicazione della presente legge, sono confermati i soggetti attualmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15/1996 e trova applicazione il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 0178/Pres. (Regolamento concernente le modalità per la concessione delle sovvenzioni e i criteri per la ripartizione delle relative risorse destinate a favore degli enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) e comma 2 bis della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, recante norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane).

Art. 32

(Norme finali)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, possono essere apportate variazioni alla delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le variazioni sono disposte su conformi deliberazioni dei Consigli comunali dei territori interessati, espressamente motivate con riferimento alla valutazione della consistenza della quota di popolazione parlante la lingua friulana e dell'incidenza dell'uso della lingua stessa nell'ambito territoriale comunale, approvate con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. La deliberazione consiliare è posta a base del provvedimento di variazione, salvo nei casi in cui, nel termine indicato al comma 1, pervengano contrarie segnalazioni da parte di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi.

Art. 33

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni della legge regionale 15/1996:

a) articolo 4;

b) articolo 11;

c) comma 2 dell'articolo 11 bis;

d) articolo 12;

e) comma 3 dell'articolo 13;

f) commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14;

g) articolo 27;

h) articolo 28.

2. Sono abrogati i commi 78, 79 e 80 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

3. È abrogata la lettera c), del comma 66, dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).

4. Sono abrogati i commi 2 e 11 dell'articolo 124 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativi della legge regionale 15/1996).

5. È abrogato l'articolo 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 (modificativo dell'articolo 6 della legge regionale 4/1999).

Art. 34

(Norme finanziarie)

1. Al finanziamento delle azioni e degli interventi previsti dalla presente legge si provvede ai sensi e sulla base delle disposizioni recate dalla legislazione regionale vigente nelle materie indicate dalla legge stessa, con oneri a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

UPB 8.4.300.1.310 - capitoli 417, 5536 e 5543;

UPB 8.4.300.1.1901 - capitolo 5567 e capitolo 5572 relativo a fondi statali.

2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, con norme di legge finanziaria annuale possono essere disposti interventi specificamente finalizzati all'attuazione di azioni previste dalla presente legge e autorizzati corrispondenti appositi stanziamenti, anche a valere sulle assegnazioni annuali di fondi statali trasferiti alla Regione ai sensi della legge 482/1999 e del decreto legislativo 223/2002.