Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
Capo III
 Interventi nel settore dell'istruzione
Art. 12
1. L'apprendimento e l'insegnamento della lingua friulana sono inseriti all'interno di un percorso educativo plurilingue che prevede, accanto alla lingua italiana, la compresenza di lingue minoritarie storiche e lingue straniere. Il percorso educativo plurilingue costituisce parte integrante della formazione a una cittadinanza europea attiva e di valorizzazione della specificità della Regione.
2. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 482/1999, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, la lingua friulana, è inserita nel percorso educativo, secondo le modalità specifiche corrispondenti all'ordine e grado scolastico, tenendo conto dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002.
3. Fatta salva l'autonomia degli istituti scolastici, al momento dell'iscrizione i genitori o chi ne fa le veci, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana. L'opzione espressa è valida per la durata rispettivamente, della scuola dell'infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado e può essere modificata, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, all'inizio di ciascun anno scolastico.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 3.
Art. 13
1. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di garantire un armonico inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo.
2. La Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio.
4. È istituita la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, presso la Direzione centrale competente, al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della presente legge.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 11, comma 18, lettera a), L. R. 11/2011
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 18, lettera b), L. R. 11/2011
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 19, L. R. 11/2011
4 Comma 5 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 14
1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), le scuole situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3 individuano nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana, anche in aderenza alle specificità del contesto socio-culturale, il modello educativo da applicare.
2. Con regolamento di attuazione emanato, sentito l'Ufficio scolastico regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002 e del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2006, n. 47 (Quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche), definisce il piano applicativo di sistema con le articolazioni e le specificità relative ai vari ordini e gradi scolastici indicati all'articolo 12, comma 2. L'insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico, nell'ambito della quota di flessibilità dell'autonomia scolastica.
3. Nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana da parte delle istituzioni scolastiche sono comprese le modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue.
4. Nelle scuole secondarie di secondo grado, è promossa la programmazione dell'insegnamento della lingua friulana nell'ambito dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 3 e dell'ultimo periodo del comma 2.
Art. 15
 (Sostegno finanziario alle scuole e verifica)
2. La Regione sostiene anche finanziariamente le iniziative di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.
3. L'ARLeF, sulla base delle esigenze annualmente individuate, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, propone le modalità di applicazione delle misure di sostegno finanziario previste per le istituzioni scolastiche, valorizzando quelle che applicano i modelli d'insegnamento della lingua friulana più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo.
4. In collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, l'ARLeF verifica e valuta annualmente, secondo modalità concordate, lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, la ricaduta sulle competenze degli studenti e la risposta delle famiglie.
5. Le singole scuole concorrono alla verifica e valutazione annuale dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana mediante le generali attività di verifica e valutazione svolte dalle scuole stesse.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 14/2012
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 98, L. R. 23/2013
Art. 17
 (Docenti)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002, per definire il quadro delle necessità di organico nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, la Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale al fine di accertare le risorse di personale docente con competenze nella lingua friulana in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione, per l'assunzione della dichiarazione di disponibilità individuale degli insegnanti.
2. La Regione garantisce e sostiene i percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti di e in lingua friulana mediante convenzioni con le Università del territorio regionale.
3. La Regione adotta le misure finanziarie atte a sostenere la formazione all'approccio Content and Language Integrated Learning (CLIL) in lingua friulana, individuando adeguati percorsi formativi con le Università competenti, con l'Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni scolastiche.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di stato giuridico del personale docente e dal contratto di lavoro del personale, la Regione, d'intesa con le autorità scolastiche, sentite le organizzazioni sindacali, provvede a istituire un elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana.
5. Con regolamento regionale da emanare di concerto con l'Ufficio scolastico regionale sono definite le modalità per l'accesso all'elenco di cui al comma 4 e per l'utilizzo del personale docente iscritto all'elenco medesimo.