Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
Art. 29
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni annuali sullo stato d'attuazione della presente legge, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Le relazioni e i rapporti sono resi pubblici, unitamente ai documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti della valutazione del Consiglio costituiscono riferimento per le scelte del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 24, comma 1, L. R. 20/2019