Art. 27
(Piani speciali di politica linguistica)
1. La Regione, gli enti locali e i soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico possono adottare propri piani speciali di politica linguistica al fine di garantire, con proprie risorse, ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal Piano generale di politica linguistica ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 36, comma 1, lettera g), L. R. 9/2019
2 Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, lettera h), L. R. 9/2019
3 Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera i), L. R. 9/2019
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
5 Comma 2 abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019