Art. 26
(Piano delle prioritą di intervento)
1. In base al PGPL e tenendo conto delle disponibilitą di bilancio, la Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF, adotta annualmente il Piano delle prioritą di intervento, contenente gli obiettivi da raggiungere nell'anno.
2. Il Piano delle prioritą di intervento stabilisce quali iniziative previste dalla presente legge sono ritenute prioritarie, quante risorse sono destinate a ciascun settore o gruppo di intervento e i criteri per l'utilizzo delle risorse.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 33/2015
2 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 33/2015
3 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 33/2015