Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
Art. 25
 (Piano generale di politica linguistica)
2 bis. Il PGPL specifica le modalità con cui lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'articolo 16, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della presente legge.
3. Il PGPL stabilisce, altresì, le modalità di valutazione delle iniziative realizzate e gli strumenti di verifica dei risultati raggiunti da ogni soggetto.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera f), L. R. 9/2019
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 82, L. R. 13/2021