Art. 19
(Insegnamento volontario della lingua friulana)
1. Al fine di favorire l'apprendimento e l'uso della lingua friulana da parte dei cittadini, la Regione promuove l'attivitā di volontariato per l'insegnamento della lingua friulana.
2. Per le finalitā del comma 1, č istituito presso l'ARLeF, il registro dei volontari per l'insegnamento della lingua friulana.
3. Possono essere riconosciuti volontari le persone maggiorenni di madrelingua friulana che dichiarano la propria disponibilitā a effettuare a titolo gratuito, secondo modelli organizzativi e con modalitā operative definite dall'ARLeF, attivitā dirette a diffondere la conoscenza e l'uso della lingua friulana.