Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
Art. 13
1. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di garantire un armonico inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo.
2. La Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio.
4. È istituita la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, presso la Direzione centrale competente, al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della presente legge.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 11, comma 18, lettera a), L. R. 11/2011
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 18, lettera b), L. R. 11/2011
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 19, L. R. 11/2011
4 Comma 5 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 20/2019