Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 27, L. R. 6/2013
2 Articolo 30 bis aggiunto da art. 9, comma 83, L. R. 13/2021
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, lingua propria del Friuli e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale. La Regione promuove la ricerca storica ed esercita una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni, quali componenti essenziali dell'identità della comunità friulana.
3. La presente legge è finalizzata ad ampliare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento, nel rispetto della libera scelta di ciascun cittadino. I servizi in lingua friulana che gli enti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi assicurano sono opportunità per i cittadini che vi aderiscono in base alla propria libera scelta.
4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie, promuove e incentiva, altresì, la conoscenza e l'uso della lingua friulana presso le comunità dei corregionali in Italia e nel mondo.
5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e germanofona, attua le politiche della Regione a favore delle diversità linguistiche e culturali.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 53, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 2
 (Principi)
2. La presente legge attua i principi della legislazione statale in materia, e in particolare della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), tenuto conto dei principi e disposizioni della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).
Note:
1 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017
Art. 5
 (Uso della grafia ufficiale di lingua friulana)
3. La Regione promuove e sostiene l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, nella concessione dei contributi e finanziamenti previsti in applicazione della presente legge, anche se non specificato nei relativi bandi. L'uso di varianti locali nei testi scritti non costituisce causa di esclusione da finanziamenti e contributi pubblici.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 186, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 186, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 186, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 186, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
Capo II
 Uso pubblico lingua friulana
Art. 11
1. La denominazione ufficiale in lingua friulana di comuni, frazioni e località è stabilita dalla Regione, su proposta dell'ARLeF, tenuto conto delle varianti locali, e d'intesa con i Comuni interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le deliberazioni della Giunta regionale riguardanti le denominazioni ufficiali in lingua friulana e ogni altra questione generale concernente i toponimi e gli idronimi in lingua friulana sono approvate con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale, i soggetti di cui all'articolo 6 utilizzano entro l'area delimitata ai sensi dell'articolo 3, accanto alla denominazione in lingua italiana anche la denominazione in lingua friulana dei comuni, delle frazioni e delle località, definita ai sensi del comma 1.
4. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e con soggetti privati al fine di promuovere l'uso delle denominazioni ufficiali in lingua friulana.
5. Gli enti locali possono stabilire, su conforme delibera dei propri consigli elettivi, di adottare l'uso dei toponimi bilingui o di toponimi nella sola lingua friulana. La denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 5.
Capo III
 Interventi nel settore dell'istruzione
Art. 12
1. L'apprendimento e l'insegnamento della lingua friulana sono inseriti all'interno di un percorso educativo plurilingue che prevede, accanto alla lingua italiana, la compresenza di lingue minoritarie storiche e lingue straniere. Il percorso educativo plurilingue costituisce parte integrante della formazione a una cittadinanza europea attiva e di valorizzazione della specificità della Regione.
2. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 482/1999, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, la lingua friulana, è inserita nel percorso educativo, secondo le modalità specifiche corrispondenti all'ordine e grado scolastico, tenendo conto dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002.
3. Fatta salva l'autonomia degli istituti scolastici, al momento dell'iscrizione i genitori o chi ne fa le veci, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana. L'opzione espressa è valida per la durata rispettivamente, della scuola dell'infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado e può essere modificata, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, all'inizio di ciascun anno scolastico.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 3.
Art. 13
1. La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di garantire un armonico inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo.
2. La Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio.
4. È istituita la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, presso la Direzione centrale competente, al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della presente legge.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 11, comma 18, lettera a), L. R. 11/2011
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 18, lettera b), L. R. 11/2011
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 19, L. R. 11/2011
4 Comma 5 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 14
1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), le scuole situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3 individuano nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana, anche in aderenza alle specificità del contesto socio-culturale, il modello educativo da applicare.
2. Con regolamento di attuazione emanato, sentito l'Ufficio scolastico regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002 e del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2006, n. 47 (Quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche), definisce il piano applicativo di sistema con le articolazioni e le specificità relative ai vari ordini e gradi scolastici indicati all'articolo 12, comma 2. L'insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico, nell'ambito della quota di flessibilità dell'autonomia scolastica.
3. Nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana da parte delle istituzioni scolastiche sono comprese le modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue.
4. Nelle scuole secondarie di secondo grado, è promossa la programmazione dell'insegnamento della lingua friulana nell'ambito dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 3 e dell'ultimo periodo del comma 2.
Art. 15
 (Sostegno finanziario alle scuole e verifica)
2. La Regione sostiene anche finanziariamente le iniziative di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.
3. L'ARLeF, sulla base delle esigenze annualmente individuate, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, propone le modalità di applicazione delle misure di sostegno finanziario previste per le istituzioni scolastiche, valorizzando quelle che applicano i modelli d'insegnamento della lingua friulana più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo.
4. In collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, l'ARLeF verifica e valuta annualmente, secondo modalità concordate, lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, la ricaduta sulle competenze degli studenti e la risposta delle famiglie.
5. Le singole scuole concorrono alla verifica e valutazione annuale dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana mediante le generali attività di verifica e valutazione svolte dalle scuole stesse.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 14/2012
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 98, L. R. 23/2013
Art. 17
 (Docenti)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002, per definire il quadro delle necessità di organico nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, la Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale al fine di accertare le risorse di personale docente con competenze nella lingua friulana in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione, per l'assunzione della dichiarazione di disponibilità individuale degli insegnanti.
2. La Regione garantisce e sostiene i percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti di e in lingua friulana mediante convenzioni con le Università del territorio regionale.
3. La Regione adotta le misure finanziarie atte a sostenere la formazione all'approccio Content and Language Integrated Learning (CLIL) in lingua friulana, individuando adeguati percorsi formativi con le Università competenti, con l'Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni scolastiche.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di stato giuridico del personale docente e dal contratto di lavoro del personale, la Regione, d'intesa con le autorità scolastiche, sentite le organizzazioni sindacali, provvede a istituire un elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana.
5. Con regolamento regionale da emanare di concerto con l'Ufficio scolastico regionale sono definite le modalità per l'accesso all'elenco di cui al comma 4 e per l'utilizzo del personale docente iscritto all'elenco medesimo.
Capo IV
 Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione
Art. 23
1. Gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione sono coordinati con quelli previsti nella programmazione di cui al Capo VI e con gli obiettivi ivi indicati.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 35, L. R. 12/2018
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 20/2019
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 78, lettera a), L. R. 13/2021
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 78, lettera a), L. R. 13/2021
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 78, lettera b), L. R. 13/2021
Capo V
 Interventi a favore delle realtà associative
Art. 24
1. Al fine di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, la Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito l'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie.
5. Possono iscriversi alla sezione di cui al comma 3, lettera b), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato senza finalità di lucro che, oltre ai requisiti di cui al comma 4, sono iscritte all'Albo da almeno tre anni.
6. La cancellazione di un ente avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente o d'ufficio, in seguito alla carenza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione.
7. Le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo e le procedure di iscrizione e di cancellazione sono disciplinate con regolamento regionale.
8. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti iscritti all'Albo mediante finanziamenti concessi dall'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana).
9. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un ruolo di primaria importanza. L'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana) è autorizzata a concedere alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un finanziamento per il perseguimento delle finalità istituzionali.
10. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
11. In sede di prima costituzione dell'Albo, gli enti di cui all'articolo 10, comma 137, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), in considerazione del ruolo svolto nella promozione e nella diffusione della lingua friulana, possono iscriversi alla sezione dell'Albo di cui al comma 3, lettera b).
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 99, lettera a), L. R. 11/2011
2 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 99, lettera b), L. R. 11/2011
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 99, lettera c), L. R. 11/2011
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 99, lettera c), L. R. 11/2011
5 Lettera h bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 203, L. R. 14/2012
6 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016
7 Comma 3 bis abrogato da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016
8 Parole sostituite al comma 3 ter da art. 7, comma 6, lettera c), L. R. 24/2016
9 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
10 Parole aggiunte al comma 3 ter da art. 1, comma 36, L. R. 12/2018
11 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 20/2019 . I finanziamenti sono concessi ed erogati a decorrere dall'anno 2021, come disposto dall'art. 44, comma 1, L.R. 20/2019.
12 Articolo sostituito da art. 9, comma 80, L. R. 13/2021
Capo VI
 Programmazione
Art. 25
 (Piano generale di politica linguistica)
2 bis. Il PGPL specifica le modalità con cui lo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana di cui all'articolo 16, commi 1, 1 bis e 1 ter della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), fornisce supporto ai soggetti di cui al comma 2 ai fini dell'attuazione della presente legge.
3. Il PGPL stabilisce, altresì, le modalità di valutazione delle iniziative realizzate e gli strumenti di verifica dei risultati raggiunti da ogni soggetto.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera f), L. R. 9/2019
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 82, L. R. 13/2021
Art. 27
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 36, comma 1, lettera g), L. R. 9/2019
2 Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, lettera h), L. R. 9/2019
3 Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera i), L. R. 9/2019
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
5 Comma 2 abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Capo VII
 Attuazione e verifica
Art. 28
1. La Regione individua nell'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), l'organismo competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana e al coordinamento e alla verifica dell'attuazione degli interventi della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 23, L. R. 18/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 15, comma 24, L. R. 18/2011
3 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 16, lettera b), numero 3 bis), L. R. 24/2009
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 6/2014
5 Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
6 Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
7 Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
Art. 29
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni annuali sullo stato d'attuazione della presente legge, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Le relazioni e i rapporti sono resi pubblici, unitamente ai documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti della valutazione del Consiglio costituiscono riferimento per le scelte del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 24, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 30
2. Sono invitati alla Conferenza i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti degli uffici e servizi regionali interessati all'attuazione della presente legge, i componenti degli organi istituzionali dell'ARLeF, nonché i rappresentanti degli enti locali, dell'Università di Udine, delle istituzioni scolastiche, delle realtà associative riconosciute in base all'articolo 24 e dei mezzi di comunicazione.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentito il Presidente dell'ARLeF, stabilisce l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della Conferenza.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, L. R. 12/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 20/2019
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 91, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 125, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 30 bis
1. È istituita, presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana, di seguito denominata Commissione consultiva.
3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.
5. La Commissione consultiva si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza è adottato il regolamento di funzionamento. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua friulana. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.
7. Ai componenti della Commissione consultiva, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.
8. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della struttura competente in materia di lingue minoritarie.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 83, L. R. 13/2021
Capo VIII
 Norme transitorie e finali
Art. 31
 (Norme transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 17, comma 5, le istituzioni scolastiche continuano ad avvalersi per l'insegnamento della lingua friulana del personale docente individuato secondo le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo.
2. Ai fini dell'articolo 24, in sede di prima applicazione della presente legge, sono confermati i soggetti attualmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15/1996 e trova applicazione il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 0178/Pres. (Regolamento concernente le modalità per la concessione delle sovvenzioni e i criteri per la ripartizione delle relative risorse destinate a favore degli enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) e comma 2 bis della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, recante norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane).