Art. 62
(Spese sostenute direttamente dalla Regione)
1.
L'Amministrazione regionale provvede direttamente alle spese relative all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle elezioni regionali, quali ad esempio:
a) la stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
b) la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e la stampa degli altri manifesti riguardanti il procedimento elettorale;
c) la stampa delle schede di votazione;
d) la stampa della modulistica, delle buste e delle pubblicazioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e dell'Ufficio centrale regionale;
e) la stampa delle pubblicazioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e ogni altra pubblicazione a carattere informativo sul procedimento elettorale;
f) la stampa della pubblicazione relativa ai risultati della votazione;
g) il trasporto del materiale elettorale ai comuni;
h)
( ABROGATA )
h bis) l'acquisto delle urne elettorali.
1 bis. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dal comma 1, lettera b), sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 26/2012
2 Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 2, L. R. 20/2015
3 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 106, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.