Art. 42
(Voto domiciliare)
1. Gli elettori affetti da gravi infermitā, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 23, e gli elettori affetti da gravi infermitā che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'elettore č iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimora in un comune della Regione.
3.
Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontā di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermitā di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.
4. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non č giā stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta inoltre l'eventuale necessitā di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
5.
Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolaritā e completezza, provvede:
a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota sulla lista elettorale di sezione;
b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori di cui al comma 1 che dimorano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune di iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto domiciliare. Questi ultimi predispongono i conseguenti elenchi da consegnare, nel giorno antecedente la votazione, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore di tali elettori.
7. Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato di cui all'articolo 41.
8. I nominativi degli elettori il cui voto č raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi č presa nota nel verbale.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 3 sostituito da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012