Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 42
 (Voto domiciliare)
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'elettore č iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimora in un comune della Regione.
4. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non č giā stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta inoltre l'eventuale necessitā di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
6. Per gli elettori di cui al comma 1 che dimorano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune di iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto domiciliare. Questi ultimi predispongono i conseguenti elenchi da consegnare, nel giorno antecedente la votazione, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore di tali elettori.
7. Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato di cui all'articolo 41.
8. I nominativi degli elettori il cui voto č raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi č presa nota nel verbale.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 3 sostituito da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012