Art. 39
(Sezione ospedaliera)
1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno duecento posti letto č istituita, ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento, una sezione elettorale presso la quale viene istituito un Ufficio elettorale di sezione. La composizione, il funzionamento dell'Ufficio e il procedimento di votazione sono disciplinati dalle disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.
2. I degenti che esercitano il diritto di voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali di sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del luogo di cura.
3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina č raccolto con le modalitā di cui all'articolo 40.