Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
Capo VIII
 Norme finali e transitorie
Art. 38
 (Norme transitorie)
1. I contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale.
2. Nelle more dell'adozione del PRTPL di cui all'articolo 13, i protocolli d'intesa stipulati con gli Enti locali necessari all'adeguamento del Piano regionale del trasporto pubblico locale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti sulla base delle norme previgenti.
3. La Regione e gli Enti locali, competenti per le rispettive Unità di Gestione, continuano ad esercitare le rispettive funzioni previste dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico fino alla data di naturale scadenza dei predetti contratti.
4. Le Province a decorrere dall'1 gennaio 2008 possono istituire, anche su proposta dei Comuni, in via sperimentale servizi flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, garantendo comunque un livello di servizio pari almeno a quello in corso.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), e comma 3, possono trovare applicazione con riferimento all'attuale contratto di servizio a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per compensare i maggiori oneri derivanti dall'imposizione dell'obbligo di servizio.
6. I Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che ricevono contributi dalla Provincia per l'acquisto di scuolabus, devono prevedere in dotazione all'automezzo l'apposito meccanismo sollevatore per persone disabili. La presente disposizione si applica obbligatoriamente per un solo scuolabus del parco macchine comunale.
6 bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70, autorizza la proroga tecnica dei contratti di cui al comma 1, fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 16, comma 9, L. R. 13/2014
Art. 40
 (Servizi ferroviari regionali)
1. A far data dall'1 gennaio 2008, la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del decreto legislativo 111/2004 e dell'articolo 1, comma 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti.
2. La vigilanza e il controllo sui servizi di cui al comma 1 sono esercitati ai sensi dell'articolo 33.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
4 Comma 1 interpretato da art. 4, comma 9, L. R. 5/2013
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
6 Comma 1 bis sostituito da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
7 Comma 1 ter sostituito da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
8 Comma 1 quater abrogato da art. 2, comma 19, lettera d), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
9 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
10 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 41
 (Servizi ferroviari interregionali)
1. La Regione gestisce i servizi ferroviari interregionali così come individuati dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 111/2004 nel rispetto dell'intesa da stipularsi con la Regione Veneto e il Ministero dei trasporti, a seguito dell'attribuzione delle risorse finanziarie da parte dello Stato.
Art. 42
 (Modifica di norme)
2.
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

Art. 44
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a) la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli Venezia Giulia);
b) l'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 (Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
c) l'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);
d) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
f) la legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998);
j) l'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare);
m) la legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti), con esclusione dell'articolo 10;
n) l'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
o) l'articolo 4, commi 40 e 41, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
p) l'articolo 61 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).