1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, la Giunta regionale può conferire alla società ulteriori funzioni e in particolare:
a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa e sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all’articolo 3 dell’allegato I.7 del
decreto legislativo 36/2023;
b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione delle opere di viabilità realizzate in regime di finanza di progetto;
c) funzioni relative alle procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale le cui funzioni sono trasferite alla Regione;
d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione e di autorizzazione;
e) espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992, da parte dei dipendenti che svolgono mansioni tecniche sulla viabilità regionale, incaricati con le modalità e i criteri definiti in apposito regolamento approvato dalla Regione.