(Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)
1. Gli effetti della disposizione di cui all'articolo 4, comma 26, notificata alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla
legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), relativa alla unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2604 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.