Legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 4
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4, comma 17, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), erogati negli anni 2006 e 2007, possono chiedere, entro il 31 dicembre 2007, la conferma dell'incentivo riferito all'attuazione parziale del progetto già ammesso a beneficio, sulla base di una relazione che evidenzi i risultati conseguiti. In sede di conferma del contributo l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere integralmente la spesa rendicontata.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2219 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<Finanziamento dell'attività di ricognizione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Spese dirette e incentivi per l'attività>> e il relativo codice di finanza regionale è sostituito con il codice <<1.1.142.2.11.33>>.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) un finanziamento straordinario per effettuare le attività di competenza a supporto del Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 giugno 2002, n. 3217, per la realizzazione degli interventi necessari a superare la situazione di emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado.
6. Il finanziamento è concesso ad ARPA sulla base di uno specifico programma di interventi di potenziamento operativo volti a fornire il necessario supporto alle azioni di emergenza del Commissario, senza rallentare l'azione svolta a terra a favore delle attività economiche presenti nel medesimo sito.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 1.320.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2243 (1.1.158.2.08.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina dei lavori pubblici e affari generali - spese correnti, con la denominazione <<Finanziamento straordinario all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia per le attività di competenza a supporto del Commissario delegato nella laguna di Marano e Grado>> e con lo stanziamento di 1.320.000 euro per l'anno 2007.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, come sostituito dal comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10.
Il comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è sostituito dal seguente:
<<19. Le risorse del fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono destinate, con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, al finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.>>.

11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 19, della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 10, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12.
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, per concedere ai Comuni e ai Consorzi di Comuni della regione finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.>>.

13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 15/2004, come sostituito dal comma 12, fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Le economie contributive relative all'attuazione del programma generale previsto dall'articolo 5, comma 40, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), sono destinate alla bonifica delle aree inquinate dalla presenza di discariche nei comuni di Cividale del Friuli e Premariacco.
15. L'Amministrazione provinciale di Udine rendiconta le attività anche parzialmente realizzate ai sensi dell'articolo 5, commi da 40 a 44, della legge regionale 4/1999, nelle forme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
17. I soggetti pubblici attuatori degli interventi di bonifica di cui al comma 16 sono tenuti ad integrare il rendiconto delle spese sostenute con una relazione che dia conto dell'adozione di tutte le iniziative necessarie messe in atto per individuare i responsabili degli inquinamenti e per il recupero degli importi spesi.
18. L'escussione delle garanzie finanziarie prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione dei lavori di bonifica dei siti contaminati, fa capo all'unità previsionale di base 3.5.28 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo III - categoria 3.5 - rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina lavori pubblici e affari generali, con la denominazione <<Entrate derivanti da proventi speciali>> con riferimento al capitolo 28 (3.5.0) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina lavori pubblici e affari generali - con la denominazione <<Escussione garanzie finanziarie siti contaminati>>.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse di cui al comma 18 con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, per concedere ai Comuni e ai Consorzi di Comuni della regione finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2328 (1.1.210.3.08.29) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Disciplina lavori pubblici e affari generali - spese d'investimento - con la denominazione <<Utilizzo somme provenienti dall'escussione garanzie finanziarie siti contaminati per interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche>>.
28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 bis, comma 9 bis, della legge regionale 30/1987, come aggiunto dal comma 27 fanno carico all'unità previsionale di base 3.3.340.2.105 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2423 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. In via di interpretazione autentica dell'articolo 31 della legge regionale 30/1987, i finanziamenti e i contributi concessi ad Enti pubblici per la ristrutturazione e la riattivazione di impianti di trattamento e recupero di rifiuti, si intendono riferiti a ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, senza obbligo di previa comunicazione all'Amministrazione regionale di eventuale variazione intervenuta in corso d'opera nelle modalità e nella tecnologia di trattamento.
30.
Il comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, è sostituito dal seguente:
<<19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in base all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), le istanze dei Comuni volte all'acquisizione e al conseguente recupero di aree degradate inserite in ambito di rispetto paesaggistico.>>.

31. Per le finalità di cui al comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 30, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2456 (2.1.232.3.08.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 340 - Servizio n. 277 - Disciplina gestione rifiuti - spese d'investimento, con la denominazione <<Finanziamenti ai Comuni per l'acquisizione e conseguente recupero di aree degradate inserite in ambito di rispetto paesaggistico>> e con lo stanziamento di 80.000 euro per l'anno 2007.
32. Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 23 e 24, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), e successive modifiche e integrazioni, nonché per l'acquisizione di beni e servizi connessi con il funzionamento del Servizio idraulica e delle Direzioni provinciali lavori pubblici, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2509 (2.1.210.3.10.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 276 - Idraulica - spese in conto capitale - con la denominazione <<Spese per acquisto di materiali, mezzi e attrezzature nonché beni e servizi connessi all'attività del Servizio idraulica e delle Direzioni provinciali lavori pubblici>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.
34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 33 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.340.1.2002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9901 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. Al comma 37 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, le parole <<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<diciotto mesi>>.
36. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi a sostegno delle locazioni per l'anno 2006 ai Comuni che hanno presentato domanda entro l'anno medesimo oltre il termine fissato dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres. del 27 maggio 2005, ma in regola con i requisiti previsti dal regolamento medesimo.
37. I contributi di cui al comma 36 sono concessi, a fronte del fabbisogno rappresentato dai Comuni ivi citati, nella stessa misura, quota parte del fabbisogno medesimo, definita in sede di ripartizione delle risorse per i Comuni che hanno beneficiato dell'agevolazione per l'anno 2006 ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al comma 36.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3230 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
44. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 27, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), pari a ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2007, sono iscritte all'unità previsionale di base 3.6.821 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1043 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. In relazione alle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 44, sono autorizzate le seguenti spese a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico di seguito indicati:
a) 4.030.000 euro per l'anno 2007 per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 - capitolo 3273;
b) 250.000 euro per l'anno 2007 per le finalità di cui articolo 4, comma 38, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), a carico dell'unità previsionale di base 4.4.340.2.86 - capitolo 3217;
c) 720.000 euro per l'anno 2007 per le finalità di cui all'articolo 7 ter, primo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), come inserito dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 53/1985 e da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/1996, all'articolo 7 ter, terzo comma, della legge regionale 20/1983, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985, e da ultimo modificato dall'articolo 99, comma 1, della legge regionale 3/1990, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 - capitolo 3435.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e ai Soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato <<Contratti di quartiere II>> le risorse attribuite dallo Stato a seguito dell'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2007, n. 101, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 2 maggio 2007, n. 18, nel limite delle somme trasferite e per le finalità di cui all'accordo di programma. Gli interventi previsti dall'accordo di programma vengono finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. A detti interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici.
47. Per le finalità previste dal comma 46:
a) è autorizzata la spesa di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3343 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale, con la denominazione <<Contributi ai Comuni e ai Soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" - fondi statali>> e con lo stanziamento di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007;
b) corrispondentemente sull'unità previsionale di base 2.3.1804 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è prevista l'entrata di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007 assegnata dallo Stato, con riferimento al capitolo 397 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <<Acquisizione di assegnazioni dallo Stato vincolate al finanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II">> e con lo stanziamento di 10.782.712,40 euro per l'anno 2007;
c) è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 434.939,34 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 1.304.818,02 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2007-2009 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3344 (2.1.232.5.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <<Contributi annui costanti ai Comuni e ai soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" - fondi statali>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati;
d) corrispondentemente sull'unità previsionale di base 2.3.1804 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è prevista l'entrata complessiva di 1.304.818,02 euro, suddivisa in ragione di 434.939,34 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 assegnata dallo Stato, con riferimento al capitolo 398 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <<Acquisizione di assegnazioni pluriennali dallo Stato vincolate al finanziamento del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II">>. Le entrate assegnate dallo Stato per gli anni dal 2010 al 2021 sono accertate e riscosse sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
48. Per le finalità di cui al comma 46 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e ai Soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato <<Contratti di quartiere II>>, a titolo di cofinanziamento, l'importo complessivo di 9.319.047,50 euro.
49. È autorizzata la spesa di 9.319.047,50 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3345 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale, con la denominazione <<Contributi ai Comuni e ai soggetti attuatori del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" - cofinanziamento regionale>> e con lo stanziamento di 9.319.047,50 euro per l'anno 2007.
50. Al comma 69 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, dopo le parole <<in Comune di Grado>> sono aggiunte le seguenti: <<; i contributi possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o a altre forme di ricorso al mercato finanziario cui la Provincia di Gorizia ricorra per la realizzazione dei lavori>>.
51. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 69 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 50, fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3342 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. Al comma 7 dell'articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (Legge finanziaria 1989), le parole <<Enti locali e agli istituiti autonomi per le case popolari>> sono sostituite dalle seguenti: <<Enti locali, alle ATER e all'Autorità portuale>> e le parole <<dell'Arma dei Carabinieri o degli altri corpi di polizia>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Arma dei Carabinieri, degli altri corpi di Polizia o dei Vigili del Fuoco>>.
53. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 34, comma 7, della legge regionale 2/1989, come da ultimo modificato dal comma 52, fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3389 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita in <<Contributi annui costanti agli Enti locali, alle ATER e all'Autorità portuale per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell'Arma dei Carabinieri, degli altri corpi di Polizia o dei Vigili del fuoco>>.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cordenons un finanziamento per il progetto di realizzazione e valorizzazione di percorsi naturalistici dei magredi del Cellina nell'ambito di un accordo di programma tra il Comune stesso e la Regione.
55. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, a carico del capitolo 3386 (2.1.232.3.08.27) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale - con la denominazione <<Finanziamento al Comune di Cordenons per il progetto di realizzazione e valorizzazione di percorsi naturalistici dei magredi del Cellina>> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2007.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale per gli interventi previsti dall'articolo 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare.
58. Le domande per la concessione del contributo <<una tantum>> di cui al comma 57 sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza. Criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento.
59. Per la finalità di cui al comma 57 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3463 (2.1.242.3.08.15) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese in conto capitale - con la denominazione <<Finanziamenti straordinari per gli interventi rivolti alla conservazione, manutenzione e valorizzazione di affreschi murali devozionali, capitelli e ancone votive testimonianti la religiosità popolare>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007.
61. La Regione per l'attuazione del programma, per gli immobili di proprietà della Regione, si avvale della Società Gestione Immobili FVG Spa .
62. Per le finalità di cui al comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2007, di cui 40.000 euro destinati alle attività di formazione consulenza e ricerca, a carico dell'unità previsionale di base 4.4.340.1.571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3228 (2.1.142.2.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - spese correnti - con la denominazione <<Interventi per l'attivazione di un Programma integrativo per l'effettuazione di diagnosi energetiche su utenze pubbliche, corsi di formazione, studi e ricerche per la predisposizione del "Protocollo regionale bioedilizia" - fondi regionali>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
64. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 38 bis, della legge regionale 12/2006, come aggiunto dal comma 63, fanno carico all'unità previsionale di base 4.4.340.2.86 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. In deroga al disposto di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), affluiscono, come disposto con l'articolo 1, comma 2 - tabella - A1, alla unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i rientri netti accertati e non ancora contabilizzati in spesa fino al 31 dicembre 2006 per un ammontare complessivo di 732.186,08 euro, suddivisi con riferimento alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ed ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati:
UPBcapitolo di entrata
3.6.544106216.084,54
4.3.5791450644.849,41
4.3.579153471.252,13


67. Gli oneri derivanti dal disposto di cui comma 66 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9477 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti aventi titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni, o ai loro successori per causa di morte che abbiano optato per un alloggio ricevuto in donazione dai Comuni, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione di carenze statiche e funzionali, emerse nel corso dei lavori realizzati sugli alloggi medesimi ai sensi dell'articolo 140, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) come integrato dall'articolo 4, comma 99, della legge regionale 4/2001.
69. Le domande per l'ottenimento del contributo di cui al comma 68 sono presentate ai Comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della documentazione comprovante l'accertamento delle citate carenze e del progetto delle opere da eseguire.
71. Per gli interventi di cui al comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga ai limiti di oggetto e di importo.
72. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 68 a 71 fanno carico alla unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 9512 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
73. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 137 (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate), comma 15, della legge regionale 13/1998, i Comuni sono autorizzati a introitare nei bilanci comunali i corrispettivi di cessione delle unità immobiliari ricostruite mediante delega ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, ivi considerate, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere ed impianti pubblici.
74. Il comma 46 dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), è abrogato.
75. Al comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), le parole <<entro il termine di cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il termine di sette anni>>.
76. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è sostituito dal seguente: <<In deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 2, è autorizzato il transito per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, competitive o amatoriali subordinatamente all'autorizzazione di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), da parte della struttura regionale competente in materia idraulica e al parere favorevole di tutti i Comuni territorialmente interessati dal transito, verso pagamento dell'indennizzo calcolato in applicazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 16/2002.>>.
77.
Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 76, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Sono fatte salve le norme di salvaguardia stabilite dall'articolo 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).>>.

79. I contributi di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 6/2003, per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della medesima legge regionale possono essere concessi anche in presenza di operazioni creditizie erogate dagli enti di previdenza e assicurativo-assistenziali.
80. Le disposizioni di cui al comma 79 si applicano anche ai procedimenti contributivi in corso. I relativi oneri continuano a far carico ai corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.
81. Al comma 54 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006, come sostituito dall'articolo 5, comma 45, della legge regionale 1/2007, è aggiunto il seguente periodo: <<I medesimi contributi possono essere concessi anche per attività tecnico-scientifica afferente alla definizione, realizzazione e monitoraggio degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibili di cui al periodo precedente.>>.
82. Gli oneri derivanti dal disposto di cui comma 81 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3407 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
83. Per gli interventi realizzati, ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 4/2001, da Enti di sviluppo industriale, da Consorzi di enti locali, da Comunità montane o da Comuni delegati da altri Enti locali in esecuzione di rapporto convenzionale, il contributo massimo assentito non può essere superiore a 50.500 euro per singolo Comune presso il quale viene realizzato il sistema di gestione ambientale.
84. Gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 4/2001, sono ammissibili a finanziamento ancorché abbiano ottenuto altre pubbliche provvidenze nel limite delle spese effettivamente sostenute.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 1.500.000 euro a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno a parziale copertura degli oneri di progettazione e realizzazione delle opere viabilistiche di collegamento con la nuova strada Cervignano - Palmanova - Manzano.
86. Per le finalità di cui al comma 85 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3910 (2.1.238.3.09.17) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - spese in conto capitale - con la denominazione <<Contributo straordinario a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno a parziale copertura degli oneri di progettazione e realizzazione delle opere viabilistiche di collegamento con la nuova strada Cervignano - Palmanova - Manzano>> e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2007.
88. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere fidejussioni a garanzia di eventuali mutui accesi dalla società.
93. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, commi 144, 145 e 146, della legge regionale 1/2005, fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 3900 e 3905 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno per sostenere le spese di manutenzione straordinaria del parco rotabile.
95. Il decreto di concessione del contributo di cui al comma 94 stabilisce le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione.
96. Per le finalità di cui al comma 94 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.350.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3933 (2.1.238.3.09.17) di nuova istituzione alla rubrica n. 350 - Servizio n. 254 - Trasporto merci - con la denominazione <<Contributo straordinario a favore del Consorzio Industriale dell'Aussa Corno per sostenere le spese di manutenzione straordinaria del parco rotabile>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire il servizio di trasporto pubblico locale a chiamata già avviato in via sperimentale mediante la concessione di un finanziamento di 59.000 euro ciascuno ai Comuni di Cervignano del Friuli e Maniago.
98. Per le finalità di cui al comma 97 è autorizzata la spesa di 118.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.1.202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3901 (1.1.152.2.09.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 253 - Trasporto pubblico locale - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale a chiamata a favore dei Comuni di Cervignano del Friuli e Maniago>> e con lo stanziamento di 118.000 euro per l'anno 2007.
99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro a favore dell'Ente Fiera di Pordenone a parziale copertura delle spese da sostenere per la divulgazione della conoscenza degli effetti del Corridoio V attraverso la realizzazione di manifestazioni e fiere anche di carattere itinerante.
100. La concessione del contributo di cui al comma 99 è subordinata all'approvazione della Giunta regionale del programma di iniziative.
101. Le modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 99 sono stabiliti nel decreto di concessione predisposto dal competente Servizio logistica e trasporto merci.
102. Per le finalità di cui al comma 99 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.1.564 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3902 (1.1.156.2.09.17) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 254 - Trasporto merci - spese correnti - con la denominazione <<Contributo straordinario a favore dell'Ente Fiera di Pordenone a parziale copertura delle spese da sostenere per la divulgazione della conoscenza degli effetti del Corridoio V>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007.
107. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), dopo le parole <<contributi ai Comuni>> sono inserite le seguenti: <<, ovvero provvedere in via diretta o mediante conferimento in delegazione amministrativa,>>.
108. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 107, fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.350.2.1926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3859 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
110. In via di interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, il trasferimento del bene oggetto dell'incentivo, prima della scadenza del vincolo di cui al medesimo comma 1, a società a partecipazione pubblica in cui l'Ente territoriale mantenga una partecipazione azionaria, non determina l'applicazione dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 7/2000.
111. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Gli effetti della disposizione di cui al comma 26, notificata alla Commissione dell'Unione europea sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima, come stabilito dall'art. 9 della presente legge.
2 Integrata la disciplina del comma 87 da art. 63, comma 1, L. R. 23/2007
3 Comma 24 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 30/2007
4 Comma 25 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 30/2007
5 Comma 26 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 30/2007
6 Comma 39 abrogato da art. 3, comma 32, L. R. 30/2007
7 Comma 40 abrogato da art. 3, comma 32, L. R. 30/2007
8 Integrata la disciplina del comma 87 da art. 3, comma 65, L. R. 30/2007
9 Comma 33 abrogato da art. 7, comma 15, L. R. 30/2007
10 Comma 83 interpretato da art. 4, comma 29, L. R. 12/2009
11 Comma 90 interpretato da art. 5, comma 4, L. R. 24/2009
12 Comma 91 interpretato da art. 5, comma 4, L. R. 24/2009
13 Lettera a) del comma 90 interpretata da art. 5, comma 5, L. R. 24/2009
14 Parole sostituite al comma 41 da art. 9, comma 8, L. R. 12/2010
15 Integrata la disciplina del comma 87 da art. 21, comma 1, lettera k), L. R. 10/2012
16 Comma 79 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
17 Integrata la disciplina del comma 16 da art. 70, comma 1, L. R. 4/2016
18 Comma 21 abrogato da art. 28, comma 1, lettera k), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
19 Comma 22 abrogato da art. 28, comma 1, lettera k), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
20 Comma 27 abrogato da art. 37, comma 1, lettera hh), L. R. 34/2017