Legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Parole aggiunte all' Allegato A da art. 7, comma 17, L. R. 30/2007
2 Parole sostituite all' Allegato A da art. 7, comma 17, L. R. 30/2007
3 Articolo 51 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera v), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
4 Articolo 59 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera y), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
5 Capo VII bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera z), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
6 Articolo 59 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera z), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
7 Articolo 59 quater aggiunto da art. 13, comma 1, lettera z), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
8 Articolo 59 quinquies aggiunto da art. 13, comma 1, lettera z), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
9 Capo VIII abrogato da art. 13, comma 1, lettera aa), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
10 Parole sostituite all' Allegato A da art. 13, comma 2, L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
11 Articolo 24 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 17/2008
12 Articolo 52 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera i), L. R. 17/2008
13 Articolo 72 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera o), L. R. 17/2008
14 Parole sostituite all' Allegato A da art. 14, comma 8, L. R. 24/2009
15 Articolo 52 ter aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 24/2009
16 Articolo 51 ter aggiunto da art. 13, comma 10, L. R. 12/2010
17 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, L. R. 7/2000
18 Articolo 52 quater aggiunto da art. 13, comma 6, L. R. 6/2013 . Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come stabilito dall'art. 13, c. 7, della medesima L.R. 6/2013.
19 Capo VII abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
20 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L. R. 26/2015
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 3
 (Principi di bilancio)
1. Il bilancio di previsione della Regione è redatto nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) annualità: l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, il quale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi accertamenti d'entrata e impegni di spesa, nonché operazioni di cassa, riferiti all'anno precedente;
b) unità: tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in un unico bilancio; le entrate confluiscono in una massa unica e indistinta che finanzia l'intero ammontare delle spese, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo particolari eccezioni disposte con legge;
c) universalità: tutte le entrate e tutte le spese, anche se di piccola entità, sono iscritte nel bilancio; sono vietate le gestioni fuori bilancio, salvo specifiche autorizzazioni legislative;
d) integrità: tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione, e di eventuali altre spese ad esse connesse, e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative;
e) specificazione: le entrate e le spese non possono essere previste cumulativamente nel loro insieme, ma analiticamente;
f) veridicità: le previsioni sono iscritte nel bilancio in modo da evitare qualsiasi artificio che tenda a sopravvalutare o sottovalutare gli stanziamenti;
g) chiarezza: il bilancio deve risultare di facile lettura e comprensione da parte dei cittadini, nei limiti imposti dalle regole contabili;
h) pareggio finanziario: il bilancio prevede la perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese;
i) confrontabilità: il bilancio è redatto secondo le classificazioni internazionali previste per il sistema pubblico e in modo da rendere raffrontabili le entrate e le spese relative a più esercizi finanziari;
j) pubblicità: il bilancio è portato a conoscenza della comunità regionale.
Capo II
 Programmazione finanziaria
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 9/2008
Art. 7
1. La RPPR è un atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 17/2008
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 26/2015
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 9/2008
Art. 9
 (Legge finanziaria)
1. Coerentemente con le indicazioni della RPPR, la legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e, per il medesimo periodo, provvede:
a) alle variazioni delle aliquote e alle altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione;
b) alla determinazione dell'ammontare delle previsioni di entrata;
c) all'autorizzazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui o emissione di buoni ordinari regionali, prevedendone le condizioni generali;
c bis) a disporre modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali che devono avere riflessi sul bilancio ed effetti economici, finanziari e contabili;
d) a disporre gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di unità di bilancio, con riferimento ai capitoli di cui all'articolo 12, comma 3, in misura adeguata per garantire nella fase gestionale lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative dell'Amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa;
e) alla modulazione delle quote di spese pluriennali;
f) all'accantonamento ai fondi globali delle risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio;
g) alla determinazione degli stanziamenti degli altri fondi previsti agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 9/2008
2 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 9/2008
3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 9/2008
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2008
5 Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2008
Art. 12
 (Bilancio pluriennale e bilancio annuale)
1. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale possono essere rappresentati in un unico documento, nel quale il totale delle entrate e delle spese effettive e il totale generale delle entrate e delle spese comprendenti anche le partite di giro, sono approvati distintamente.
2. Il bilancio, pluriennale e annuale, è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, secondo le classificazioni di cui agli articoli 15 e 16, e dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per finalità.
8. Le previsioni di spesa di cui al comma 4 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 9/2008
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 9/2008
3 Comma 5 sostituito da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 23/2013
Art. 18
 (Fondi di riserva)
2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in conto capitale.
3. Il fondo per le spese impreviste è utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio.
7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti è utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.
9. Il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente.
11. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008
3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008
4 Parole aggiunte al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008
5 Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008
6 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 6, lettera a), L. R. 24/2009
7 Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 6, lettera b), L. R. 24/2009
8 Comma 7 ter aggiunto da art. 13, comma 6, L. R. 12/2010
9 Derogata la disciplina del comma 7 ter da art. 15, comma 15, L. R. 22/2010 , con effetto dal 31 dicembre 2010, come stabilito dall'art. 17 della medesima L.R. 22/2010.
10 Derogata la disciplina del comma 7 ter da art. 3, comma 4, L. R. 23/2013
11 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 27/2014
12 Comma 11 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014
13 Comma 11 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014
14 Comma 7 ter abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 26/2015
Art. 19
 (Fondi per interventi a finanziamento comunitario)
2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi comunitari o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.
3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.
6. A seguito dell'approvazione da parte degli organi comunitari e statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, lettere a), b) e d), con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato e dalla Unione europea.
7. In caso di modifica ai piani finanziari afferenti a programmi e progetti comunitari già iscritti nel bilancio regionale, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono disposti i necessari adeguamenti, utilizzando, ove necessario, le risorse di cui al comma 4, lettera d).
8. Per le finalità previste dai commi 5, 6 e 7, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 4 da art. 34, comma 1, L. R. 7/2008
2 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 4 da art. 34, comma 1, L. R. 7/2008
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera j), L. R. 9/2008
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera j), L. R. 9/2008
5 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 36, L. R. 11/2011
6 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 5, comma 66, L. R. 5/2013
7 Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 74, L. R. 5/2013
8 Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 4, stabilita da art. 4, comma 8, L. R. 12/2014
Art. 20
 (Fondi per interventi a finanziamento statale)
2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi statali o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.
3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi statali.
5. A seguito dell'approvazione da parte degli organi statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato.
6. Per le finalità previste dal comma 5 la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera k), L. R. 9/2008
Art. 22
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale è iscritto, in un'apposita unità di bilancio e capitoli, il fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), al fine di erogare incentivi alle imprese secondo la normativa regionale di settore.
2. Per la gestione delle risorse afferenti al fondo di cui al comma 1 si adottano le procedure previste dall'articolo 21, comma 2.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera m), L. R. 9/2008
Art. 24
 (Ricorso al mercato finanziario)
1. Il ricorso al mercato finanziario da parte della Regione può essere autorizzato esclusivamente con la legge finanziaria, o con successiva legge di assestamento del bilancio di previsione, al fine di provvedere alla copertura di spese di investimento.
3. I contratti definitivi dei mutui sono determinati, sulla base degli impegni assunti, in relazione alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale.
4. Al fine di garantire il puntuale pagamento delle rate di ammortamento derivanti dal ricorso al mercato finanziario e degli strumenti derivati, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 17/2008
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 17/2008
2 Articolo abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 20/2018
Art. 25
1. In ottemperanza ai principi di unità e universalità del bilancio, sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione.
3. Sulle gestioni indicate al comma 2 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 72, L. R. 17/2008
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 21, L. R. 11/2011
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 2/2012
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 5/2012
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 11, L. R. 6/2013
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 28, comma 1, L. R. 13/2014
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 24, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Capo III
 Programma operativo di gestione
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 18, L. R. 30/2007
2 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
3 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
4 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
5 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
6 Parole aggiunte al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera n), numero 3), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
7 Parole sostituite al comma 10 da art. 13, comma 1, lettera n), numero 4), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
8 Comma 10 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 45, L. R. 11/2009
10 Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 7, lettera a), L. R. 12/2010
11 Comma 10 ter aggiunto da art. 13, comma 7, lettera b), L. R. 12/2010
12 Lettera b bis) del comma 10 bis aggiunta da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 23/2013
13 Parole aggiunte al comma 10 ter da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2013
14 Parole aggiunte alla lettera b bis) del comma 10 bis da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 27/2014 , a decorrere dal 31 dicembre 2014, come stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima L.R. 27/2014.
15 Parole aggiunte al comma 10 ter da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 27/2014 , a decorrere dal 31 dicembre 2014, come stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima L.R. 27/2014.
16 Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021
Capo IV
 Variazioni al bilancio
Art. 31
1. Le quote degli stanziamenti di spesa non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.
2. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, del fondo per l'assegnazione dei residui perenti e dei fondi previsti dall'articolo 19, avuto riguardo agli effetti previsti al comma 8, del medesimo articolo 19, nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a), non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, per le stesse finalità a cui erano destinate, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.
3. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione, sempre che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.
4. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi a somme che presentano un vincolo di destinazione disposto con legge regionale costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio seguente esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti di cui ai commi precedenti. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.
Note:
1 Comma 10 sostituito da art. 13, comma 1, lettera p), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 14, comma 32, L. R. 17/2008 . Vedi anche l'art. 17, c. 2 della medesima legge regionale.
3 Derogata la disciplina del comma 8 da art. 15, comma 16, L. R. 22/2010 , con effetto dal 31 dicembre 2010, come stabilito dall'art. 17 della medesima L.R. 22/2010.
4 Comma 2 interpretato da art. 16, comma 7, L. R. 18/2011 , con effetto dal 31 dicembre 2011, come stabilito dall'art. 20 della medesima L.R. 18/2011.
5 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 16, comma 39, L. R. 18/2011 , con effetto dal 31 dicembre 2011, come stabilito dall'art. 20 della medesima L.R. 18/2011.
6 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 2, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.
7 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 3, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.
8 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 4, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.
9 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 5, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.
10 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 13, comma 6, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.
11 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 13, comma 7, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.
12 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 8, L. R. 27/2012, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 2, L. R. 23/2013
13 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2013
14 Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 23/2013
15 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 5, L. R. 23/2013
16 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 13, comma 6, L. R. 23/2013
17 Articolo sostituito da art. 13, comma 3, L. R. 27/2014 , a decorrere dal 31 dicembre 2014, come stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima L.R. 27/2014.
18 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 10, L. R. 27/2014
Art. 33
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 1, lettera r), numero 1), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera r), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
3 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera r), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera r), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
5 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 1, lettera r), numero 3), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 14/2012
7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 14/2012
Art. 35
 (Altre variazioni al bilancio)
1. Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge nonché con l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e con l'articolo 4, comma 147, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) ad apportare variazioni al bilancio pluriennale e al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta con legge regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 12, comma 2, L. R. 6/2013
Capo V
 Gestione delle entrate
Capo VI
 Gestione delle spese
Art. 40
Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, lettera t), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 17/2008
3 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 4, lettera a), L. R. 27/2014
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 4, lettera b), L. R. 27/2014
5 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 1/2015
6 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 1/2015
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 7, L. R. 45/2017
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019
9 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2019
10 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 13/2019
Art. 42
 (Impegno della spesa)
1. Gli impegni della spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza dell'esercizio in corso.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 3 bis, L. R. 27/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 19, comma 1, L. R. 10/2014
2 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 4, L. R. 27/2007 nel testo modificato da art. 19, comma 1, L. R. 10/2014
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 1/2015
Art. 44
 (Impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali)
1. I contratti non sono soggetti ad approvazione.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera u), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 17/2008
3 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015
4 Comma 2 bis abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 218, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 46
1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.
3. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stata autorizzata l'apertura di un ruolo di spesa fissa è disposta tenuto conto delle scadenze indicate nel ruolo medesimo.
5. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ordine di accreditamento è disposta, quale ordinatore secondario della spesa, dal funzionario delegato a favore del quale l'ordine di accreditamento è aperto.
6. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ruolo di spesa fissa per il pagamento di emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, di indennità al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e di vitalizi agli Assessori regionali cessati, è disposta, quali ordinatori secondari della spesa, dagli organi competenti a disporre la liquidazione della relativa spesa.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 26/2015
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 1, L. R. 1/2015
Art. 49
1 bis ante. In deroga al disposto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2015, gli atti di liquidazione concernenti le spese di cui al presente articolo, non sono soggetti al controllo preventivo di regolarità contabile.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 20, L. R. 23/2013 . La disposizione introdotta si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo alle modalità di liquidazione del trattamento di missione del personale regionale, come stabilito dal comma 21 del citato art. 12 L.R. 23/2013.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 5, lettera a), L. R. 27/2014
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 27/2014
4 Comma 1 bis sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 20/2015
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio fianziario 2016, come stabilito all'art. 49, c. 2, della medesima L.R. 26/2015.
6 Comma 1 bis ante aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 26/2015
Art. 51
 (Residui passivi)
1. Al fine dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture contabili in base ad atti formali e i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera g), L. R. 17/2008
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 17/2008
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 17/2008
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 8, L. R. 12/2010
5 Comma 4 quater aggiunto da art. 13, comma 23, L. R. 11/2011
6 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 12, L. R. 14/2012
7 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 23/2013
8 Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015
9 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 26/2015
Art. 51 bis
1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi, la Giunta regionale provvede :
b) a emanare direttive alle strutture regionali per accelerare il completamento delle procedure di spesa;
c) all'annullamento dei residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico dell'Amministrazione regionale; le somme corrispondenti a tali annullamenti costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono alla formazione delle risultanze finali dell'esercizio; la Giunta regionale può destinare una quota delle predette economie di spesa per la costituzione, nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, di un apposito fondo di riserva al fine di poter consentire la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati che dovessero essere ritenuti utili per le esigenze dell'Amministrazione regionale; con deliberazione della Giunta regionale possono essere prelevate da tale fondo le somme necessarie per l'eventuale integrazione degli stanziamenti delle unità di bilancio e dei capitoli di originaria provenienza, laddove esistenti, o per l'istituzione di apposite unità di bilancio e dei relativi capitoli, qualora quelle di originaria provenienza siano state eliminate dalle scritture contabili.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, lettera v), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 28, L. R. 12/2010
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 9, L. R. 12/2010
Art. 52
2. Il termine per la presentazione dei rendiconti di cui al comma 1 scade l'1 marzo successivo alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono.
3. Le somme prelevate dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, comma 4, L. R. 6/2013
2 Le disposizioni derivanti dalla sostituzione del presente articolo ad opera dell'art. 13, comma 4, L.R. 6/2013, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come stabilito dall'art. 13, comma 7, L.R. 6/2013, nella versione modificata dall'art. 91, comma 1, L.R. 21/2013.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 6, L. R. 27/2014
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
5 Comma 4 sostituito da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
Art. 52 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, lettera i), L. R. 17/2008
2 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 26/2015
Art. 52 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 24/2009
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 5, L. R. 6/2013
3 Le disposizioni derivanti dall'istituzione del comma 4 bis del presente articolo ad opera dell'art. 13, comma 5, L.R. 6/2013, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come stabilito dall'art. 13, comma 7, L.R. 6/2013, nella versione modificata dall'art. 91, comma 1, L.R. 21/2013.
4 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 2, L. R. 1/2015
Art. 52 quater
1. I funzionari delegati devono limitare i prelevamenti in contanti, nei limiti autorizzati dall'ordine di accreditamento, alle sole somme strettamente necessarie per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Di tali pagamenti viene allegata adeguata motivazione al rendiconto. I pagamenti sono effettuati nel rispetto dei limiti sull'utilizzo del contante stabiliti dalla normativa nazionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 6, L. R. 6/2013 . Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come stabilito dall'art. 13, c. 7, della medesima L.R. 6/2013.
2 Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia immediata, per effetto della modifica apportata al comma 7 dell'art. 13, L.R. 6/2013 dall'art. 91, comma 1, L.R. 21/2013.
Capo VII
 Controllo interno di ragioneria
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera w), numero 1), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 1, lettera w), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
3 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 3, L. R. 1/2015
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 3, L. R. 1/2015
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera x), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 3, L. R. 1/2015
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 3, L. R. 1/2015
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 3, L. R. 1/2015
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, lettera j), L. R. 17/2008
2 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 3, L. R. 1/2015
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera k), L. R. 17/2008
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, lettera l), L. R. 17/2008
3 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 3, L. R. 1/2015
Art. 59 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, lettera y), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 3, L. R. 1/2015
Capo VII bis
 Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili mediante utilizzo di sistemi informatici
Art. 59 quater
1. Con apposito regolamento si provvede a disciplinare, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), anche in deroga alla presente legge, i termini e le modalità per l'adozione dei titoli informatici e le altre procedure informatiche di spesa e contabili di cui all'articolo 59 ter, osservando altresì le regole tecniche e gli standard delle procedure definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per utilizzare validamente le evidenze informatiche a fini probatori, amministrativi e contabili.
2. La Giunta regionale emana le direttive per l'adeguamento degli ordinamenti contabili degli enti pubblici funzionali alle disposizioni di cui al presente capo, ivi incluso il regolamento di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, lettera z), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
Art. 59 quinquies
2. Le liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche ai sensi degli articoli 59 ter e 59 quater riportano, fino ad avvenuta operatività della gestione informatizzata dei flussi documentali, gli estremi della documentazione e degli accertamenti idonei a comprovare atti adeguati ad attestare il diritto del creditore.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, lettera z), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Comma 1 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
3 Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 1/2015 , con effetto a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
Capo VIII
 Sistema di controllo direzionale
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, lettera aa), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, lettera aa), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, lettera aa), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
Capo IX
 Rendiconto generale
Art. 64
1. Il rendiconto generale della Regione è costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.
2. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese secondo un'articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, sulla base della classificazione per finalità e funzioni, e per unità di bilancio, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia ed efficienza.
6. In allegato al rendiconto sono esposte riassuntivamente le spese degli enti funzionali. Al rendiconto è altresì allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera bb), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 1, L. R. 26/2015
Capo X
 Regime contabile delle assegnazioni per la ricostruzione
Art. 66
 (Stanziamenti di spesa non impegnati a chiusura d'esercizio, gestione dei residui e ordini di accreditamento)
1. Le quote degli stanziamenti di spesa, nonché dei relativi fondi, finanziati con utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 336/1976 e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976), e successivi rifinanziamenti, e delle risorse erogate da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 (Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli Venezia Giulia), costituiscono economia di bilancio e sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sulle corrispondenti unità di bilancio e capitoli fino a che permanga la necessità delle spese stesse. Qualora sia venuta a cessare tale necessità le suddette quote sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.
3. Le somme impegnate a carico dei capitoli di spesa di cui al comma 1 sono conservate nel conto residui oltre i termini stabiliti dall'articolo 51, comma 3.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera cc), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera cc), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
3 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 66, L. R. 17/2008 . Vedi anche l'art. 17, c. 2 della medesima legge regionale.
4 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 74, L. R. 17/2008 . Vedi anche l'art. 17, c. 2 della medesima legge regionale.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera m), L. R. 17/2008
6 Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera n), L. R. 17/2008
7 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 14, comma 15, L. R. 24/2009
8 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 14, comma 16, L. R. 24/2009
9 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 70, L. R. 18/2011 , con effetto dal 31 dicembre 2011, come stabilito dall'art. 20 della medesima L.R. 18/2011.
10 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 85, L. R. 27/2012 , con effetto dal 31 dicembre 2012, come disposto dall'art. 16 della medesima L.R. 27/2012.
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 7, lettera a), L. R. 27/2014 , a decorrere dal 31 dicembre 2014, come stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima L.R. 27/2014.
12 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 7, lettera b), L. R. 27/2014
13 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 26/2015
14 Comma 4 abrogato da art. 14, comma 4, L. R. 26/2015
Capo XI
 Norme finali e transitorie
Art. 77
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25 e 28 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione);
b) gli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16 e 17 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente <<Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione>>);
p) il comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 concernente l'informatizzazione dei titoli di spesa;