Art. 43
(Assunzione di impegni sugli esercizi futuri)
1. Per le spese d'investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale possono essere assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge.
2. Per le spese correnti possono essere assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, oppure quando ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.
3. Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione a norma dei commi 1 e 2 l'impegno può estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato di cui all'articolo 13, comma 4, fermo restando che formano impegni sugli stanziamenti di ciascun esercizio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.
4. La legge finanziaria nella determinazione degli stanziamenti di bilancio tiene conto degli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 1/2015
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 1/2015