Legge regionale 08 agosto 2007, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).
Art. 9
 (Ibridi produttori diretti)
1.I vigneti costituiti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625), al fine della produzione di distillato d'uva e uve da tavola con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati, sono iscritti a seguito di domanda dei produttori allo schedario.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 30, L. R. 14/2012
2 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 20, lettera l), L. R. 33/2015
3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 20, lettera m), L. R. 33/2015
4 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 20, lettera n), L. R. 33/2015
5 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
6 Comma 6 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
7 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 3/2024