Legge regionale 08 agosto 2007, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).
Art. 3
 (Inventario del potenziale produttivo viticolo)
2. L'iscrizione della superficie vitata allo schedario costituisce condizione per procedere a interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
4. I produttori che conducono una o più superfici vitate rientranti tra quelle di cui all'articolo 2 di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati sono esonerati dall'iscrizione delle stesse allo schedario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.
5. Sono, altresì, esonerati dall'iscrizione i produttori che alla data del 31 dicembre 2001 risultavano detentori di diritti di reimpianto di superfici vitate di entità inferiore a 1.000 metri quadrati e non risultavano proprietari o conduttori di altri vigneti.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 29, L. R. 14/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 33/2015
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 20, lettera c), L. R. 33/2015